Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18677 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
RISERVE TECNICHE DI ASSICURAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27243/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (quale consolidante di RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.PROV. di BOLOGNA n. 479/01/2016 depositata il 22/04/2016, ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ.; nonché
sul ricorso iscritto al n. 27259/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta incorporante di RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.PROV. di BOLOGNA n. 478/01/2016 depositata il 22/04/2016, ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Ufficio grandi contribuenti della Lombardia – a carico della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito incorporata nella RAGIONE_SOCIALE a sua volta incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) veniva contestato alla predetta società, per gli anni di imposta 2006 e 2007, il trattamento contabile e fiscale della variazione della riserva integrativa premi a carico dei riassicuratori per le assicurazioni dei danni derivanti da calamità naturali come disciplinata dall’art. 37 del d.lgs. 07/09/2005, n. 209. L’Ufficio riteneva errata l’imputazione al conto economico dello smontaggio della riserva integrativa a carico dei
riassicuratori effettuato con operazione unica nel 2005 e a valere quale componente negativa di reddito ai fini Irap, contabilizzata per la quota di un quinto in ciascuno dei cinque anni successivi. Poiché la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno aderito al c.d. consolidato nazionale, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2009, accertava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (quale società consolidante) indebito abbattimento (pro quota) della riserva integrativa a carico dei riassicuratori per euro 7.018.829,00 e mancato accantonamento della riserva premi integrativa a carico dei riassicuratori per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali per l’anno 2009 per euro 55.353,44.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Bologna.
La CTP di Bologna definiva il procedimento con la sentenza n. 479/01/2016 del 22/04/2016 con la quale accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento.
Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 62, comma 2 -bis , del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e dell’art. 360, secondo comma, c.p.c. previo accordo con la controparte RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2009, anche alla RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) in qualità di società consolidata contestando parimenti indebito abbattimento (pro quota) della riserva integrativa a carico dei riassicuratori per euro 7.018.829,00 e mancato accantonamento della riserva premi integrativa a carico dei riassicuratori per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali per l’anno 2009 per euro 55.353,44.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava a sua volta e separatamente l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Bologna.
La CTP di Bologna definiva il procedimento con la sentenza n. 478/01/2016 del 22/04/2016 con la quale accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento.
Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al numero r.g. 27259/2016, ai sensi dell’art. 62, comma 2 -bis , del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e dell’art. 360, secondo comma, c.p.c. previo accordo con la controparte RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i ricorsi della RAGIONE_SOCIALE sono articolati su un unico motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 37, commi 4 e 11, del d.lgs. 209/2005, dell’art. 111 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 e del d.m. 15/06/1984, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che hanno confermato il proprio assenso al ricorso ai sensi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., hanno resistito con separati controricorsi e hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Considerato che:
1. In via preliminare va disposta la riunione del procedimento iscritto al numero r.g. 27259/2016 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a quello iscritto al numero r.g. 27243/2016 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, riguardando lo stesso atto di accertamento, notificato alla società consolidante e alla società consolidata. Si consideri, in proposito, che in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall’art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento con cui è stato
rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante (Cass. civ., sez. V, 22/01/2020, n. 1329). Non sussiste, peraltro, necessità di rinvio al primo giudice per il conseguente difetto di integrità del contraddittorio in primo grado, perché i due giudizi si sono svolti simultaneamente innanzi al medesimo giudice.
2. Con un unico motivo, spiegato in modo congruente nei due ricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 37, commi 4 e 11, del d.lgs. 209/2005, dell’art. 111 del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 e del d.m. 15/06/1984, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In particolare l’Ufficio ricorrente rappresenta che la riserva premi è una RAGIONE_SOCIALE riserve tecniche obbligatorie previste dall’art. 37 del d.lgs. 209/2005 a carico degli assicuratori per danni derivanti da calamità naturali e che è disciplinata nelle sue modalità contabili e di bilancio dal d.m. 15/06/1984. Secondo la parte ricorrente la riserva, per la sua natura, è destinata ad aumentare ogni anno e, di conseguenza, per ogni esercizio si registra una variazione negativa con impatto sul conto economico e, in ragione RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni, la riserva non può mai essere smontata salva l’ipotesi di utilizzo al verificarsi dell’evento assicurato. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che, in ragione dell’art. 37 del d.lgs. 209/2005 , le riserve tecniche a carico dei riassicuratori sono calcolate secondo gli stessi metodi e gli stessi principi dettati per le riserve a carico degli assicuratori, anche se a bilancio rilevano in modo speculare rispetto a quelle per gli assicuratori e, dunque, per i riassicuratori quali componenti positive in fase di accantonamento e quali componenti negative in fase di smontaggio. Alle riserve a carico dei riassicuratori devono, secondo questa prospettazione, applicarsi le medesime regole stabilite per le riserve a carico degli assicuratori e, pertanto, la riserva a carico dei riassicuratori non può essere
legittimamente smontata se non al verificarsi dell’evento assicurato. In ragione dei passaggi riportati, conclude l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la società interessata (dante causa dell’odierna consolidata) non avrebbe potuto imputare a conto economico lo smontaggio della riserva integrativa a carico dei riassicuratori perché ciò sarebbe stato precluso dal disposto dell’art. 37, commi 4 e 11, d.lgs. 209/2005 e dell’art. 111 d.P.R. 917/1986. Le sentenze impugnate della CTP di Bologna, avendo annullato il medesimo avviso di accertamento ritenendo legittimo lo smontaggio della riserva integrativa a carico del riassicuratore in ragione della mutata politica di riassicurazione, avrebbero violato e falsamente applicato le disposizioni richiamate che non permetterebbero lo smontaggio della riserva se non nel caso di verificarsi dell’evento assicurato.
3. Le società controricorrenti sostengono, in senso contrario, che la CTP di Bologna, nelle due sentenze impugnate, avrebbe fatto retta applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate e che l’art. 37 d.lgs. 209/2005 non porrebbe alcuna parificazione del trattamento contabile RAGIONE_SOCIALE riserve a carico del riassicuratore e di quelle dell’assicuratore, ma al contrario prevederebbe che le riserve a carico del riassicuratore debbano essere determinate «conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione in base agli importi lordi RAGIONE_SOCIALE riserve tecniche», così legando il montaggio e lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore al contenuto degli specifici accordi di riassicurazione. Sarebbe, pertanto, legittimo lo smontaggio della stessa riserva, con conseguente effetto negativo sull’imponibile in bilancio, nel caso pacificamente verificatosi tra le parti -di mutamento degli accordi di riassicurazione, in origine organizzati secondo il ritrasferimento del rischio per quota proporzionale e di seguito ridefiniti con accordi di riassicurazione non proporzionali e per eccesso. Di qui la validità
dell’operazione ermeneutica condotta dalla sentenza impugnata che dovrebbe andare esente da censure.
4. Il motivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in entrambi i ricorsi riuniti è infondato. Appare necessario chiarire, in via preliminare, che è incontestata la fattispecie all’origine dell’accertamento e di seguito tenuta presente e valutata dalle parti e dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: il contestato smontaggio della riserva speciale a carico del riassicuratore è avvenuto a seguito di un mutamento degli accordi di riassicurazione che prima erano costituiti da trattati proporzionali in quota e di seguito sono stati sostituiti da accordi di riassicurazione non proporzionali e per eccesso. Questa modifica del contenuto economico e della veste giuridica degli accordi di riassicurazione è idonea a determinare il venir meno del nesso di proporzionalità diretta tra la riserva dell’assicuratore e la riserva a carico del riassicuratore, nesso che è proprio solo dei trattati per quota proporzionale nei quali alle riserve dell’assicuratore fanno riscontro pari riserve a carico dei riassicuratori ai quali viene trasferito il rischio. Nel caso di riassicurazione per eccesso il riassicuratore copre il rischio assicurato dall’assicuratore solo per la parte eccendente una certa soglia e viene meno la proporzionalità diretta tra le riserve a carico dell’assicuratore e quelle a carico del riassicuratore perché è escluso il trasferimento pro quota del rischio. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la riserva dei riassicuratori, tanto nella valutazione in bilancio tanto nel trattamento fiscale conseguente, deve essere calcolata e valutata in proporzione di rischio con essa trasferito (Cass. civ., sez. V, ord. 16/01/2023, n. 1167). Un ‘ interpretazione idonea a precludere in ogni caso lo smontaggio della riserva del riassicuratore, a prescindere dalle vicende dei contratti di riassicurazione, finirebbe per rendere irrilevante a fini di bilancio l’effettivo contenuto del contratto di riassicurazione e il livello di rischio traslato a terzi
tramite il contratto stesso; rischio limitato, nel caso della riassicurazione per eccesso, alla sola eccedenza di una determinata soglia, diversamente che nella riassicurazione per quota.
Nella specie, dunque, il nesso di proporzionalità indicato dalla disposizione deve, piuttosto, valere a determinare il calcolo RAGIONE_SOCIALE riserve del riassicuratore nella fase ascendente come in quella discendente, così adeguandosi l’iscrizione nel conto economico e il trattamento fiscale conseguente al montaggio e allo smontaggio della riserva.
Pertanto d eveaffermarsi il seguente principio di diritto: «l’art. 37, comma 11, d.lgs. 209/2005 -vigente ratione temporis – nella parte in cui stabilisce che la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell’attivo di bilancio, va determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi RAGIONE_SOCIALE riserve tecniche, deve essere rettamente interpretato nel senso che la riserva a carico del riassicuratore va determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell’effettivo rischio trasferito ed , in caso della riassicurazione per eccesso (limitato alla sola eccedenza di una determinata soglia), è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, ove siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l’accantonamento e l’iscrizione».
I ricorsi devono, allora, essere respinti atteso che le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate, del tutto analoghe, vanno esenti da censure e che le stesse pronunce hanno rettamente interpretato il citato art. 37 d.lgs. 209/2005 e l’art. 111 d.P.R. 917 del 1986.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in via unitaria come in dispositivo dovendosi considerare che le difese spiegate per le due società che sono
risultate prevalenti sono da considerarsi sovrapponibili ed affrontano l’identica questione.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte riunisce al giudizio n. r.g. 27243/2016 il ricorso n. r.g. 27259/2016;
respinge i ricorsi;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE società controricorrenti che liquida nella somma unitaria e complessiva di euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfetario, 200,00 euro per esborsi, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.