Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2651 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7166/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. nello studio del primo in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso il suo studio in Roma INDIRIZZO -controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del LAZIORoma n. 4826/2015 depositata il 16/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’antefatto può essere riassunto nei seguenti termini.
1.1. COGNOME NOME era stato attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso in data 3.12.2009 e notificato il 9.12.2009, mediante il quale l’Ufficio di Roma 5 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato il reddito dell’impresa dal medesimo esercitata, liquidando maggiori imposte dirette ed indirette, relativamente all’anno d’imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e la CTP di Roma, con sentenza n. 137/59/11 depositata il 10/03/2011, aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente ai punti c) e g), rigettandolo per il resto: ‘ovvero – specifica la sentenza in epigrafe – il ricorso relativamente all’errore materiale commesso nel compilare il modello inviato e in ordine al mancato riconoscimento del costo di euro 9.000,00 attribuiti a divers imposta’. La decisione RAGIONE_SOCIALE CTP si rendeva definitiva, in quanto l’appello dell’Ufficio era stato rigettato dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 141/22/12 depositata il 29/05/2012, passata in giudicato per mancata impugnazione.
1.2. ‘Nelle more del procedimento giurisdizionale riguardante l’atto impositivo -prosegue la sentenza in epigrafe -l’Ufficio alla notifica per il tramite del Concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con il quale in base alla disciplina ‘ratione temporis’ vigente si chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme a titolo d’imposta accertate pari al 50% giust l’art. 15 DPR n. 602/73′.
Tale cartella costituisce oggetto del presente giudizio, dovendosi solo rilevare, per precisione, che il suddetto numero indicato dalla CTR, per evidente errore materiale, è affetto da inversione RAGIONE_SOCIALE ultime due cifre (che dal frontespizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata risultano essere ’18’ e non ’81’).
Il contribuente, dunque, impugnava anche la cartella.
La CTP di Roma, con sentenza n. 424/24/13 depositata il 12/11/2013, accoglieva il ricorso, osservando:
-la sentenza di primo grado, poi confermata in appello, ha comunque annullato il detto avviso sia pure limitatamente a due dei numerosi motivi di nullità esposti in sede di ricorso;
-tale circostanza consente l’accoglimento del ricorso atteso che la cartella impugnata è stata emessa “quale riscossione provvisoria” , mentre sulla base RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE CTR l’Ufficio ha emesso altra cartella oggetto di separato giudizio (come concordemente dichiarato dalle parti in sede di discussione orale).
Proponeva appello l’Ufficio, tra l’altro deducendo di avere correttamente applicato l’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito del giudicato, aveva iscritto a ruolo le imposte restanti e le sanzioni a titolo definitivo.
L’appello veniva accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, RAGIONE_SOCIALE seguente motivazione:
ppare evidente che con l’iscrizione successiva, tanto più se la stessa deve essere effettuata a titolo definitivo per l’intervenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’Ufficio doveva solo provvedere alla iscrizione RAGIONE_SOCIALE imposta residua, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi relativi, tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto a ruolo.
Tanto più che è proprio questo il meccanismo RAGIONE_SOCIALE riscossione frazionata RAGIONE_SOCIALE imposte. In definitiva, la decisione di non sgravare la cartella emessa a titolo provvisorio, nasce dalla circostanza che nelle more, divenuta definitiva la pretesa per il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’Ufficio con la nuova iscrizione ha provveduto ad iscrivere le restanti imposte (tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto) ed il 100% RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Come si evince dagli accertamenti allegati e dai prospetti riguardanti il calcolo dei movimenti bancari depurati degli assegni insoluti in ottemperanza al ‘decisum’ le maggiori imposte sono state così riliquidate dall’Ufficio.
Diversamente, la Commissione Tributaria Provinciale senza dare contezza dei motivi RAGIONE_SOCIALE decisione adottata ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento, ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento. Ebbene, la notifica di un’altra cartella a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR non costituisce motivo per annullare il precedente ruolo, laddove come nel caso di specie la cartella successiva in costanza dell’art. 68 D.lgs. n. 546/92, comma 1,] lett. c) provvede al recupero RAGIONE_SOCIALE residue imposte dovute e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
In particolare, come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE CTP e RAGIONE_SOCIALE CTR riguardanti l’avviso di accertamento, lo stesso è stato quasi integralmente confermato, tranne che per € 9.000 rilevanti ai fini Iva.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi. Resistono l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE con separati controricorsi.
7.1. Il contribuente deposita memoria telematica mediante la quale
evidenzia come, in data 24.03.2023, sia stata presentata, dal contribuente, domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 197/2022 (cd. rottamazione quater), relativamente alla cartella esattoriale n. 09720150214588076, avente ad oggetto le medesime imposte RAGIONE_SOCIALE cartella n. 0972010018960581 – oggetto del presente giudizio – sgravata in data 9.10.2014, unitamente al ruolo, a seguito RAGIONE_SOCIALE decisione n. 424/24/13, favorevole al contribuente, RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Il ricorrente chiede, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE controparti, tenuto conto che, da un lato, nonostante lo sgravio del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a proporre appello e a proseguirlo, costringendo il signor COGNOME ad instaurare il presente giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4826/VI/15, favorevole all’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del Lazio, e dall’altro, ha obbligato il medesimo a proporre opposizione al NUMERO_DOCUMENTO n. 2015NUMERO_DOCUMENTO, e alla cartella esattoriale n. 09720150214588076, emessi a seguito RAGIONE_SOCIALE decisione de qua, con un evidente duplicazione di imposta e di procedimento.
Se, infatti, lo sgravio del ruolo (e conseguentemente RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento) dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, secondo un orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (Cass. ord. 16.07.2019 n. 18976; Cass. Ord. n. 6215/2024; Cass. Ord. n. 29290/2024) non comporta acquiescenza alla sentenza, e pertanto non preclude l’impugnazione da parte dell’Ufficio, l’emissione di un successivo ruolo e di una successiva cartella genera una duplicazione di imposta e una duplicazione di procedimenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la richiesta di estinzione del presente giudizio, formulata dal contribuente in memoria, per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, ma con rifusione RAGIONE_SOCIALE spese, non può essere accolta.
1.1. In primo luogo, alla memoria non sono allegate
-né la cartella n. 09720150214588076, che si assume, senza tuttavia evidenza documentale, ‘avente ad oggetto le medesime imposte RAGIONE_SOCIALE cartella n. 0972010018960581′, di cui si verte nel presente giudizio;
-né per vero l’istanza cd. di rottamazione quater presentata dal contribuente, con conseguente impossibilità di riferire ad alcuna precisa cartella il pur prodotto provvedimento di ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE, senza data, contraddistinto come ‘NUMERO_DOCUMENTO NUMERO_DOCUMENTO‘ ed i connessi pur parimenti prodotti pagamenti.
1.2. In secondo luogo, la memoria introduce riferimenti a circostanze ed atti (quali un preteso intervenuto sgravio RAGIONE_SOCIALE cartella n. 0972010018960581 e le vicende impugnatorie riguardanti la suddetta cartella n. 09720150214588076) che – non di per sé evincibili dagli atti del presente giudizio (cfr. anche quanto in seguito si dirà a proposito del quarto motivo) – non sono neppure chiariti, nella loro pretesa refluenza sull’oggetto del presente giudizio, alla luce RAGIONE_SOCIALE narrativa RAGIONE_SOCIALE memoria stessa.
1.3. Ad ogni modo, rammentasi che, per costante giurisprudenza di legittimità, ‘nel processo tributario l’integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti
prodromici all’atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere’ (Cass. nn. 18976 del 2019; 6334 del 2016).
Può dunque procedersi alla disamina del ricorso.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
3.1. ‘La decisione ‘de qua’ è stata assunta tenendo conto dell’asserita esistenza di un giudicato esterno che avrebbe quasi integralmente confermato l’accertamento svolto dall’Ufficio. Tale assunto appare, tuttavia, del tutto avulso dalla realtà dei fatti. Al contrario , se è pur vero che un giudicato vi è stato, questo è risultato esclusivamente favorevole al contribuente. Con sentenza, infatti, n. 137/59/11, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell’accogliere, seppur parzialmente, il ricorso proposto dal contribuente ha dichiarato nullo l’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE. Tale sentenza è stata confermata dalla sentenza n. 141/22/12, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in data 9.05.2012, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in ragione dell’omessa specificazione dei motivi di ricorso’. La nullità dell’avviso dichiarata dalla CTP ha ‘investito l’intero accertamento considerando che le discrasie individuate dall’Ufficio, non costituivano elementi autonomi, bensì rilevavano esclusivamente al fine di giustificare l’emissione di un accertamento analitico -induttivo, basato sulla asserita inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, nonché la rideterminazione del reddito d’impresa mediante il calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuale di ricarico’. ‘Ne deriva che la cartella n. 097 2010 0189609581, notificata al signor COGNOME, in pendenza del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 15 DPR 602/73, avrebbe dovuto essere
annullata, per effetto dell’intervenuto giudicato relativo all’accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE‘.
3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
3.2.1. Esso non rende conto dell’essere stata l’eccezione di giudicato tempestivamente dedotta in appello, posto che l’udienza di discussione in appello s’è celebrata il 12 novembre 2013 (p. 7 controric.), mentre la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12 risale al 2012 (essendo stata depositata il 29/05/2012); né illustra donde, nel testo di questa sentenza, risulti la sopravvenienza in favore del contribuente d’un giudicato favorevole; né, per vero, rappresenta, neppure graficamente, alcuna violazione di alcun giudicato rinvenibile nella sentenza impugnata.
3.2.2. Ciò detto, la cartella di pagamento oggetto di giudizio costituisce una cartella meramente provvisoria, emessa sulla base RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma n. 137/59/11 di solo parziale accoglimento, in relazione ai punti c) e g), del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento. Peraltro, la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12, non riprodotta in ricorso, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, specifica che la CTP di Roma, ‘con sentenza n. 137/59/2011, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo sussistente un errore nella compilazione degli studi di settore e disponendo una riduzione dell’accertamento nella misura di euro 9.000’ (p. 6 controric.).
Ora, la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma n. 137/59/2011 è stata meramente confermata in appello dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12. Ne consegue che nessun mutamento sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisione è mai intervenuto in secondo grado, essendosi il giudicato consolidato, ‘sic et simpliciter’, sulla decisione già assunta dalla CTP.
3.2.3. Fermo quanto precede, pur a voler, per mero tuziorismo, esaminare la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma n. 137/59/2011, su cui solamente si concentra il motivo, riproducendone la motivazione, in
disparte il pacifico annullamento dell’avviso per euro 9.000, in ragione RAGIONE_SOCIALE doglianza del contribuente di cui alla lettera g), con riguardo a quella di cui alla lettera c), detta sentenza si limita ad osservare che ‘in merito all’errore materiale commesso nell’indicare nel modello 181 milioni anziché 83 la prova è nel fatto che tale ultima somma risulta dai registri che l’Ufficio stesso non smentisce’ (p. 20 ric.), ma non ne fa affatto derivare l’invalidità dell’avviso, argomentata (solo) dal contribuente attraverso un rimando, non al tenore motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma alla rubrica RAGIONE_SOCIALE doglianza. Ciò è tanto vero che la sentenza prosegue poi ad analizzare tutte le altre doglianze e, con l’unica eccezione di quella di cui alla lettera g), giunge a confutarle tutte, così confermando la legittimità dell’attività accertativa dell’Ufficio (anche in riferimento all’impossibilità di ricostruire la contabilità), pacificamente di per sé legittimante l’accertamento, ed infine ‘expressis verbis’ concludendo che ‘il ricorso va parzialmente accolto limitatamente ai punti c) e g) mentre va rigettato per il resto’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’.
4.1. ‘La sentenza ‘de qua’ appare, inoltre, nulla, considerando che ha posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione il ritenuto passaggio in giudicato, in senso favorevole all’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 137/59/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE non avesse in alcun modo impugnato la sentenza n. 424/24/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sulla specifica questione.
Secondo parte ricorrente, l’Ufficio si sarebbe limitato ‘a sindacare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria, nella parte in cui la stessa ‘ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di
pagamento”. ‘Considerando, pertanto, che l’RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato, a mezzo di specifici motivi di appello, il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 424/24/13, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, relativo alla ritenuta nullità dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 137/59/11, confermata dalla sentenza n. 141/22/12, il giudice di appello, in ragione del giudicato formatosi su tale capo, avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione in merito’.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato.
L’Ufficio, nell’atto d’appello, riportato per autosufficienza nel motivo (pp. 23 ss. ric.), impugnava la sentenza di primo grado affermando, tra l’altro, che ‘la decisione di non sgravare la cartella emessa a titolo provvisorio, nasce dalla circostanza che nelle more, divenuta definitiva la pretesa per il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza, l’Ufficio con la nuova iscrizione ha provveduto ad iscrivere le restanti imposte (tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto) ed il 100% RAGIONE_SOCIALE sanzioni’ e che ‘la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento. Ebbene, la notifica di un’altra cartella a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR non costituisce motivo per annullare il precedente ruolo’.
Alla luce di tali ragioni di doglianza dell’Ufficio, lette doverosamente nel complesso, e non in modo indebitamente frazionato come invece fatto dal contribuente, non si rileva alcuna statuizione decisoria contenuta nella sentenza di primo grado non censurata dall’Ufficio medesimo in appello, tanto più che questo eccepiva, finanche formalmente, la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione ed elusione del giudicato in quanto in contrasto con quanto stabilito dalla CTP’.
4.2.1. D’altronde – come già detto a proposito del primo motivo – il giudicato conseguente all’irretrattabilità RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12 non ha modificato, ma ha anzi confermato, la decisione RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma di cui alla sentenza n. 137/59/2011; ragion per cui – come, in definitiva, correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata – nessuna refluenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12 avrebbe potuto mai prodursi sulla cartella oggetto di giudizio, volta a dare attuazione, secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALE riscossione frazionata, alla predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP.
Sotto altro profilo, ciò esclude – a differenza di quanto ritenuto nel motivo – avere la sentenza impugnata ‘posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione, il ritenuto passaggio in giudicato, in senso favorevole all’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 137/59/11′; nel percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, il giudicato confermativo è argomento inteso a far rilevare che, ‘con l’iscrizione successiva’, ad esso cioè conseguente, ‘l’Ufficio doveva solo provvedere alla iscrizione RAGIONE_SOCIALE imposta residua, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi relativi’, ampliando dunque la pretesa, senza affatto elidere la precedente, ma anzi tenendo conto di quanto già iscritto.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’.
5.1. ‘La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, al di là dell’errata valutazione circa la portata RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 137/59/11, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, non , in alcun modo, conto dell”iter’ logico seguito al fine di addivenire al convincimento che la pretesa dell’ufficio risultava quasi integralmente confermata. La stessa, infatti, si è limitata semplicemente ad affermare che l’accertamento risultava quasi integralmente confermato tranne che per € 9.000,00 rilevanti ai fini IVA, e che la sentenza favorevole
all’Ufficio era passata in giudicato. Ma come sia pervenuta ad una tale tesi risulta del tutto sconosciuto’.
5.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti, la sentenza impugnata, nella parte introduttiva, specifica che ‘all’esito del procedimento la Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 137/59/11 depositata il 10/03/2011 accolse parzialmente il ricorso limitatamente ai punti c) e g) rigettò per il resto. Ovvero accoglieva il ricorso relativamente all’errore materiale commesso nel compilare il modello inviato e in ordine al mancato riconoscimento del costo di euro 9.000,00 attribuiti a divers imposta’.
Una lettura integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza, dunque, rende conto dell’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, superando il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE pressoché integrale conferma dell’avviso.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale di Roma in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4′.
6.1. La sentenza impugnata è ‘nulla, in considerazione dell’intervenuto annullamento, in data 9.10.2014, ovvero nelle more del procedimento di appello, del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia instaurata dal signor COGNOME con il ricorso introduttivo, come risulta dal provvedimento di sgravio emesso dall’RAGIONE_SOCIALE. Di tale circostanza il ricorrente è venuto a conoscenza solo in occasione RAGIONE_SOCIALE notifica, in data 9.02.2016, RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale n. 09720150214588076000, emessa da RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un nuovo ruolo, n. NUMERO_DOCUMENTO/004334, formato dall’RAGIONE_SOCIALE e reso esecutivo in data 2.10.2015, che ha sostituito quella n. 09720100189609581, precedentemente emessa, sulla base del ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO/2280, reso
esecutivo in data 28.05.2010, le cui somme risultano identiche alla stessa, fatta eccezione per gli interessi’. ‘Più precisamente, considerando, che lo sgravio è intervenuto nel corso del procedimento di appello, è venuto meno, per l’RAGIONE_SOCIALE, l’interesse alla prosecuzione di tale giudizio, con conseguente definitività RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 424/24/13, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma’. ‘Quanto alla volontà di privare di ogni effetto il ruolo n. 2010/2280 e la cartella esattoriale n. 09720100189609581, la stessa risulta manifesta nel nuovo ruolo emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, n. 2015/004334 reso esecutivo in data 2.10.2015, nonché nella cartella n. 09720150214588076, emessa da RAGIONE_SOCIALE.
6.2. Il motivo è inammissibile.
Vi si legge – come visto – che ‘lo sgravio è intervenuto nel corso del procedimento di appello’ e che il contribuente ne avrebbe appreso conoscenza ‘solo in occasione RAGIONE_SOCIALE notifica, in data 9.02.2016, RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale n. 09720150214588076000, emessa da RAGIONE_SOCIALE‘.
Tuttavia, in difetto di precisione ed autosufficienza, non rende conto, mediante idonei richiami documentali, del preteso sgravio in relazione alla cartella oggetto di giudizio.
D’altronde, medesimamente in difetto di precisione ed autosufficienza, non trascrive, quantomeno nelle parti rilevanti, i successivi ruolo e cartella, onde dimostrare la pretesa ‘volontà di privare di ogni effetto il NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO e la cartella esattoriale n. 09720100189609581′ (volontà che, ad ogni buon conto, è altro da un formale sgravio).
Infine, comunque, riguardo all’inidoneità dello sgravio a costituire presupposto di un provvedimento conclusivo del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, si richiama la giurisprudenza citata in apertura, a proposito RAGIONE_SOCIALE disamina RAGIONE_SOCIALE memoria.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cpc’.
7.1. La sentenza impugnata è illegittima in quanto, ‘in violazione RAGIONE_SOCIALE natura impugnatoria del processo tributario, determinata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dagli artt. 18, comma secondo, 19 e 24 D.Lgs. 546/92, nonché del divieto di ‘ius novorum’ previsto dall’art. 57 del medesimo decreto legislativo, e del principio di cui all’art. 112 c.p.c., sulla base di quanto prospettato dall’ufficio nell’atto di appello, ha basato la propria decisione in ragione di un’ulteriore iscrizione a ruolo nonché di una cartella esattoriale non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, e neppure prodotta in causa, di cui peraltro, non sono stati precisati né il numero né tantomeno negli importi dalla stessa portati’.
7.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Costituendo oggetto di giudizio, come ripetutamente ricordato, la cartella volta a dare provvisoriamente esecuzione, in ossequio alla disciplina dell’art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, alla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma di cui alla sentenza n. 137/59/2011, la CTR non ha affatto ‘basato la propria decisione in ragione di un’ulteriore iscrizione a ruolo nonché di una cartella esattoriale non oggetto di impugnazione’: tutt’al contrario, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado proprio perché la CTP aveva annullato la cartella oggetto di giudizio, ‘ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento’, invece esulante dal perimetro del giudizio, siccome preordinata – spiega reiteratamente la medesima – ‘al recupero RAGIONE_SOCIALE residue imposte dovute e RAGIONE_SOCIALE sanzioni’.
Sicché la CTR, ben lungi dall’attrarre al giudizio le ulteriori iscrizione e cartella, ne ha anzi sancito l’estraneità.
Con il sesto motivo si denuncia: ‘Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’.
8.1. La sentenza impugnata, laddove recita che ‘la Commissione Tributaria Provinciale senza dare contezza dei motivi RAGIONE_SOCIALE decisione adottata ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento, ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento’, incorre in un”asserzione contraria al vero’. Segue la riproduzione di parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
8.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
8.2.1. La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, di per sé, non viene più in linea di conto per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che alla prima si sostituisce, in ragione del principio devolutivo dell’appello. Donde non ha interesse il contribuente a dolersi RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, perché, quella che conta, in definitiva, è solamente la sentenza impugnata.
8.2.2. D’altronde, pur a prescindere da ciò, emerge dalla stessa riproduzione RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado effettuata nel motivo che effettivamente la CTP aveva evocato la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12 perché (alla stregua di un ragionamento, per le sin qui esposte ragioni, non affatto condivisibile), una volta annullato l’avviso, ‘sia pure limitatamente a due dei numerosi motivi’, dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma n. 424/24/13, è ‘sulla base RAGIONE_SOCIALE l’Ufficio ha emesso altra cartella’: ciò a significare che la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Roma n. 424/24/13 avrebbe prodotto un effetto annullatorio (comunque) totale dell’avviso (pur in accoglimento di due soli motivi di ricorso), cui avrebbe fatto
seguito, sul fondamento però RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Lazio n. 141/22/12, l’emissione di nuova cartella.
Pertanto, nella sentenza impugnata, a mente del frazionamento dell’esecuzione ex art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, la CTR ritiene che la sentenza di primo grado abbia annullato la cartella oggetto di giudizio, ossia ‘l’iscrizione a titolo provvisorio’, senza alcuna plausibile giustificazione né teorica né giuridica, per la mera emissione, a seguito del giudicato, RAGIONE_SOCIALE cartella volta al recupero del residuo ancora dovuto in forza del definitivo consolidamento RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale: secondo i giudici di appello questa seconda cartella non assorbe e men che meno annulla la prima, ma anzi la presuppone e, per così dire, la affianca, confermandola.
Con il settimo motivo si denuncia: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4′.
9.1. ‘La sentenza e l’intero procedimento di appello deno ritenersi del tutto nulli in considerazione RAGIONE_SOCIALE mancata notifica, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’atto di appello a RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE, che era stata parte del giudizio di primo grado’.
9.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
9.2.1. È inammissibile perché il contribuente non allega alcun effettivo e concreto interesse a coltivare la censura, che si riferisce esclusivamente alla posizione dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
9.2.2. È manifestamente infondato perché, come costantemente affermato da questa SRAGIONE_SOCIALE, alla stregua di un principio che infine ha trovato finanche l’avallo del Massimo Consesso (cfr. Cass. Sez. U n. 11676 del 2024), ‘in tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli
artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione’ (così, ‘ex multis’, Cass. n. 25588 del 2017, in una fattispecie in cui ‘la S.C. ha ritenuto esente da critiche l’omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all’Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l’impugnazione aveva ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso’).
In definitiva, il ricorso è integralmente da respingersi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE le spese, liquidate, rispettivamente, in euro 2.400 oltre spese prenotate a debito ed in euro 2.400 oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi in ragione di euro 200 ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME