Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5459 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5459 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DURANTE NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18518/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 1358/02/2025, pubblicata il 17.2.2025,
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società controricorrente l’intimazione di pagamento n. TYXIPR00004617 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29, comma 1, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3984/10/16 depositata in data 14.11.2016 emessa dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, a conclusione del giudizio originariamente instaurato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2007.
Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società avverso l’intimazione di pagamento, ritenendo non provata la proposizione di impugnazione avverso la pronuncia, laddove il giudice del gravame, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha accolto l’impugnazione, ritenendo non intervenuta la definitività RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, quindi, ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, affidato a un motivo, mentre la società contribuente spiega controricorso.
Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5.3.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto un motivo di ricorso.
Con unico motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto -legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in combinato disposto con l’articolo 67 -bis e l’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n. 546.
Deduce il ricorrente l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza , in quanto emessa in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli art. 67-bis e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, quest’ultimo richiamato dall’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010, che sanciscono il principio RAGIONE_SOCIALEa provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE
Commissioni tributarie e graduazione nella determinazione degli importi da versare, in relazione all’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione e al grado RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante. Proprio in applicazione del disposto di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, i giudici d’appello – esaminati gli atti di causa – avrebbero dovuto prendere atto degli importi comunque dovuti, con riferimento all’avviso di accertamento presupposto, e confermarne la legittima esecuzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione. Con l’intimazione di pagamento regolarmente notificata alla contribuente si è infatti richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2007 sulla legittimità del quale si è già pronunciata, in senso favorevole all’Ufficio, la ex Commissi one tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, Sez. Staccata di RAGIONE_SOCIALE con la citata sentenza n. 3984/10/16 depositata il 14.11.2016. A tale pronuncia si applica, con decorrenza 1° giugno 2016, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.67 -bis, del d.lgs. n.546 del 1992 ex articolo 9, comma 1, lett.ee), del decreto legislativo 24 .09.2015, n.156, il quale dispone che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia di Primo e Secondo grado) sono esecutive, senza che sia necessario attendere, quindi, il loro passaggio in giudicato.
1.1. Il motivo è fondato.
Deve rilevarsi come in effetti l’atto impugnato sia stato emesso ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.29, del D.L. n.78 del 2010 convertito e RAGIONE_SOCIALE‘art.68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.546 del 1992, il quale stabilisce: «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale». La pendenza presso questa Corte del giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento deve ritenersi, pertanto, irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, fondata sul disposto normativo di cui al richiamato art. 68, e non implica la sospensione RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione, che l’Ufficio ha legittimamente proseguito, in assenza di un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di istanza di sospensione ex art. 47, del d.P.R. n.546 del 1992.
Attualmente, del resto, in base all’art. 19 del d.lgs. n. 472/1997, in caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, п. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con ciò dovendosi ritenere che detta norma sia divenuta la regola RAGIONE_SOCIALE in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 12/11/2010, n. 22997; 10/06/2011, n. 12791), consentendosi, dunque, la riscossione (frazionata) anche RAGIONE_SOCIALE sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza che statuisca su di esse (Cass. 11/10/2017, n. 23784; 19.12.2018, n. 32794).
In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia in diversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese relative anche al presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il 5.3.2026.
Il Presidente NOME COGNOME