Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6434/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate ed unitariamente difese da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di SIRACUSA n. 4398/2020 depositata il 29/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -società appartenente al gruppo italiano RAGIONE_SOCIALE -ha ceduto a RAGIONE_SOCIALE (società del gruppo petrolifero russo
RAGIONE_SOCIALE), a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a € 22.495.000,00, un ramo d’azienda rappresentato da un particolare impianto di produzione di energia elettrica sito nel complesso industriale di raffinazione di Priolo Gargallo.
Il contratto di cessione di azienda è stato dunque assoggettato ad imposta proporzionale di registro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 e 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR. La base imponibile di tale imposta è stata determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 43, comma 1, lett. a) ed è stata dichiarata nell’importo di € 22.495.000,00, e conseguentemente liquidata l’imposta in € 969.577,74.
Con l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20141T005710000, notificato a RAGIONE_SOCIALE il 28 giugno 2016 e a ERG il 6 luglio 2016, l’ufficio ha rettificato la base imponibile del descritto atto di cessione dell’Azienda, accertando un ‘valore venale in comune commercio’ dell’Azienda maggiore rispetto al corrispettivo contrattuale.
3.1. In dettaglio, l’ufficio ha proceduto a ‘rideterminare il valore attivo del complesso immobiliare’ parte dell’Azienda, e quanto al ‘magazzino’ e ai ‘crediti’, ha confermato i valori dichiarati dalle parti in sede di registrazione. Infine, ha rettificato in diminuzione il valore delle passività dichiarate dalle parti (pari a € 24.168.000,00), nella somma risultante dalla predetta situazione contabile dell’Azienda al 30 giugno 2014, pari a € 22.588.428,00. Ha provveduto quindi a imputare tali (minori) passività alle singole categorie di beni sopra descritte, in proporzione del loro rispettivo valore, incrementandone così la misura imponibile, rispetto a quanto inizialmente dichiarato in sede di rogito. All’esito, sulla base di tali presupposti, l’ufficio ha provveduto ad accertare una maggiore imposta di registro pari a € 36.690.292,16 .
Avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, le società contribuenti hanno proposto separati ricorsi presso la CTP di Siracusa.
Con sentenze di identico contenuto n. 2028/07/2017 e n. 2053/07/2017, depositate il successivo 16 maggio 2017, la CTP di Siracusa ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE In particolar e, la CTP ha rilevato l’illegittimità della pretesa impositiva, per non aver l’ufficio valutato l’Azienda ‘nel suo complesso’ ma solo le componenti materiali (‘immobilizzazioni materiali’) parte dell’universitas rerum oggetto di cessione, trascurando così di considerare l’avviamento negativo che caratterizzava l’Azienda, ed ha operato una propria autonoma valutazione del ‘valore venale’ dell’Azienda compravenduta, individuando detto valore nella più ridotta cifra di € 70,8 milioni di euro.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello presso la competente Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, previo espletamento di CTU, ha pronunciato la sentenza n. 4397/4/2020, depositata il 29 luglio 2020; essa ha rigettato il gravame proposto dalle Società ed ha accolto parzialmente l’appello incidentale dell’amministrazione erariale, rilevando che al fine dell’interpretazione della norma di cui all’art. 51, comma quarto, d.P.R. 131/86, vigono i criteri fissati dal d.P.R. n.460 del 1996, art.2, comma quarto, e sancendo dunque che la ricerca del valore aziendale in termine economici (o contabili) costituiva un errore metodologico perché tale valore, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta in questione, va accertato secondo il sopradetto criterio legale. In conclusione di tale ragionamento, la CTR ha dunque rideterminato il valore patrimoniale dell’azienda ceduta in Euro 367.249.890,00, cui ha affermato doversi aggiungere (o sottrarre) il valore dell’avviamento commerc iale, da quantificarsi ai sensi dell’alt.2, quarto comma, del d.P.R. n.460 del 1996.
Avverso tali decisioni, le Società hanno proposto ricorsi per cassazione (nn. R.G. 29429/2020 e 25992/2020) definiti, previa
riunione, con sentenza n. 1190 del 17/01/2025, di accoglimento parziale e cassazione con rinvio.
Nelle more , l’amministrazione ha inteso riscuotere le somme stabilite dalle sentenze n. 2028/07/2017 e n. 2053/07/2017 pronunciate dalla CTP di Siracusa, che sono state poi oggetto di integrale sgravio in autotutela, successivamente alla proposizione del ricorso innanzi alla CTP da parte delle contribuenti.
Successivamente, con una seconda pretesa, l’amministrazione erariale ha ingiunto il pagamento dell’imposta di registro dovuta ‘a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio’, quantificata in euro € 5.070.060,00 (in luogo di quella di € 5.403.947,41 orig inariamente pretesa mediante il provvedimento poi sgravato), oltre interessi calcolati in € 575.139,266 e un’ulteriore somma di pari importo a titolo di sanzione ex art. 71 del TUR, per un totale complessivo di € 10.715.259,26.
Avverso i predetti avvisi di ‘liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni’, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto separati ricorsi presso la CTP di Siracusa.
Con sentenza n. 1168/04/2018 del 7 marzo 2018, la CTP di Siracusa ha rigettato i motivi proposti in via principale dalle Società ritenendo, invece, di poter individuare essa stessa un criterio per la liquidazione dell’imposta in base al valore accertat o con le sentenze n. 2028/07/2017 e 2053/07/2017. La CTP, in particolare, ‘anche in applicazione del criterio di ragionevolezza’, ha ritenuto di poter applicare all’indistinto e d unitario valore dell’Azienda di € 70.818.000,00 (valore che, tuttavia, nella predetta sentenza ridefinisce alla superiore cifra di € 70.844.999,00) il medesimo criterio di imputazione del valore dell’Azienda ai singoli beni che la compongono adottato dalle parti in sede di rogito. Sulla base della liquidazione così operata la CTP h a quindi invitato l’ufficio a provvedere ‘alla riscossione provvisoria delle imposte’.
11.1. In esecuzione di quanto stabilito dalla CTP di Siracusa, l’ufficio ha notificato ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente il 16 aprile 2018 ed il 19 aprile 2018, separati avvisi di liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni, recanti prot. n. 2018/20415 e n. 2018/20416, con cui ha rideterminato l’imposta di registro dovuta ‘a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio’, ingiungendo il pagamento di € 2.083.853,50, oltre interessi calcolati in € 269.627,95 e un’ulteriore somma di pari importo a titolo di sanzione ex art. 71 del TUR, per un totale di € 4.437.334,95.
Le Società hanno versato le somme richieste, ma hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, cui ha resistito l’ufficio con controdeduzioni ed appello incidentale.
Con sentenza n. 4398/4/2020 indicata in epigrafe, la CTR di Siracusa ha integralmente accolto l’appello principale proposto dalle Società, rigettando implicitamente le doglianze sollevate dall’ufficio in sede di appello incidentale , e affermando l’ineseguibilità delle sentenze n.2028/7/2017 e n. 2053/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, all’epoca gravate d’appello.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui hanno resistito le società contribuenti con controricorso.
14.1. Oggetto della controversia è dunque la seconda pretesa con la quale l’amministrazione erariale ha ingiunto il pagamento dell’imposta di registro dovuta ‘a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio’ in esecuzione della sentenza n. 1168/04/2018 del 7 marzo 2018, con la quale la CTP di Siracusa ha rigettato i motivi proposti in via principale dalle Società individuando essa stessa un criterio per la liquidazione dell’imposta in base al valore accertato con le sentenze n. 2028/07/2017 e 2053/07/2017, ma rispetto alla quale la CTR di Siracusa ha successivamente affermato l’ineseguibilità delle sentenze n.2028/7/2017 e -2053/7/2017.
Nelle more del giudizio sono stati definiti, previa riunione, con sentenza n. 1190 del 17/01/2025, i ricorsi che le Società avevano proposto avverso le sentenze n.2028/7/2017 e n.2053/7/2017 (poste a fondamento dell’ingiunzione relativa all’imposta di registro dovuta ‘a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio’), con esito di accoglimento parziale e cassazione con rinvio.
La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rinvio a nuovo ruolo in ragione della cassazione con rinvio alla CGT-2 di sentenza collegata.
Successivamente tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in ordine al dispositivo trascritto nel § 15), la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 112 cpc (omessa pronuncia) in combinato disposto con art. 1, comma 2, del D.Lgs 31.12.1992, n. 546. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) non si sarebbe pronunciata sul gravame incidentale dell’Agenzia, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta, in forma subordinata rispetto al primo motivo, la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.. La CTR sarebbe incorsa nel vizio di difetto assoluto di motivazione sulla domanda di una parte in causa, rigettando implicitamente l’appello incidentale senza motivare al riguardo. Pur ammettendo che i due gravami (principale e incidentale) fossero incompatibili e che l’accoglimento dell’appello principale avesse comportato un rigetto implicito dell’appello incidentale dell’Agenzia, la
motivazione della CTR, consistente nell’affermare che le sentenze sarebbero ineseguibili, sarebbe apodittica rispetto alla specifica ragione d’appello incidentale con il quale l’Agenzia aveva sostenuto che i criteri di rettifica dell’operato dell’Ufficio per la liquidazione dell’imposta potessero essere desumibili dalle sentenze di primo grado e aveva rideterminato in aumento solo il valore degli immobili, categoria per la quale è prevista l’aliquota del 9% a titolo di imposta di registro. Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto che l’incremento del valore dell’azienda era imputabile alla categoria dei beni immobili, determinando in modo incontrovertibile l’aliquota d’imposta da parte dell’Agenzia.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in ordine alla statuizione sub A) del § 17), la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 4, del DPR 26.4.1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.. La CTR avrebbe trascurato che il valore dei crediti e del magazzino non era stato oggetto di valutazione da parte dell’ente impositore né di contestazione da parte delle società, avendo invece la rivalutazione dell’ufficio riguardato solo i beni immobili . Nel caso in cui il Giudice di seconde cure non avesse condiviso il criterio di ripartizione del valore complessivo del compendio aziendale, avrebbe invece dovuto allocare il plusvalore sulla categoria degli immobili, invece di annullare integralmente la riscossione frazionata.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in ordine alla statuizione sub A) del § 17), la violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 1, lett. b), del DLgs 31.12.1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.. L’art. 68 del DLgs n. 546/1992 disciplina la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie e, in particolare, il comma 1, lettera b), stabilisce che, in caso di accoglimento parziale del ricorso da parte della commissione tributaria provinciale, il tributo deve essere pagato per l’ammontare risultante dalla sentenza, comunque non oltre i due terzi.
La CTR avrebbe violato tale disposizione normativa, in quanto l’art. 68 non ammette margini di discrezionalità né per l’Ufficio né per i giudici, non prevedendo ipotesi di sentenze ineseguibili.
Con il quinto motivo di ricorso, la difesa erariale contesta, in ordine alla statuizione sub B) del § 17) nonché del dispositivo di cui al § 15), la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 59, comma 2, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, in combinato disposto con ‘art. 287 cpc e con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 nonché per violazione del principio dell’impugnazione -merito in ambito tributario in violazione degli artt. 2 e 7 dello stesso D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza d’appello sarebbe illegittima perché la CTR, pur ravvisando un errore di computo del giudice di primo grado, anziché correggerlo, ha annullato la sentenza di primo grado senza statuire sul merito, mentre alla correzione dell’errore deve provvedere il giudice d’appello, nell’ambito della sua competenza a decidere il merito della controversia, come stabilito dal comma 2 dell’art. 59 del D .Lgs. n. 546/1992.
In via preliminare deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con la sentenza 1190/2025, ha annullato con rinvio la sentenza della CTR di Siracusa n. 4397/4/2020 (che aveva rideterminato il valore patrimoniale dell’azienda ceduta in Euro 367.249.890,00, cui aggiungere o sottrarre il valore dell’avviamento commerciale, da quantificarsi ai sensi dell’a rt.2, quarto comma, del d.P.R. n.460 del 1996), la quale si era pronunciata sull’appello proposto avverso le sentenze n. 2028/07/2017 e 2053/07/2017 della CTP di Siracusa, poste a fondamento della pretesa riscossione oggi in oggetto.
6.1. Riguardo a tale seconda pretesa di riscossione, come ricordato, la CTP di Siracusa ha autonomamente proposto un criterio per la liquidazione dell’imposta (in base al valore accertato con le sentenze n. 2028/07/2017 e 2053/07/2017). Tale decisione è stata p erò oggetto di successiva riforma (nel senso dell’ineseguibilità delle
sentenze n.2028/7/2017 e n.2053/7/2017) da parte della Commissione tributaria regionale di Siracusa, con sentenza oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione nel presente procedimento.
6.2. Alla luce di quanto sopra, fondandosi la (seconda) pretesa erariale di riscossione sulla quantificazione operata dalla CTP sulla base delle sentenze n. 2028/07/2017 e 2053/07/2017, deve ritenersi che la stessa non possa essere accolta atteso che, già dichiarata ineseguibile dalla CTR, essa è stata definitivamente censurata dalla Corte di Cassazione, la quale ha annullato parzialmente, cassando con rinvio, la predetta sentenza.
6.3. In particolare, con la ordinanza n. 1190/2025, la Suprema Corte ha censurato la quantificazione su cui si fonda la riscossione, sancendo, quanto all’avviamento, il seguente principio di diritto cui la CTR si dovrà attenere : ‹‹la valutazione dell’avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, va eseguita anche accertando, nel caso, il suo valore negativo ed in tale ipotesi non può ricevere applicazione il criterio di cui al l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 460/1996, siccome basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell’attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato d ell’azienda nell’ipotesi di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento» ››
6.4. In base a queste considerazioni deriva quindi che non avrebbe alcuna utilità un rinvio a nuovo ruolo, come richiesto dal PG, perché il titolo posto in esecuzione ed oggetto del presente contenzioso è ormai definitivamente caducato, e la necessità di emetterne uno nuovo (in ragione della successiva evoluzione della lite) è stata consacrata dalla predetta ordinanza di questa Corte.
In definitiva, il titolo esecutivo (come detto, reputato ineseguibile dalla CTR) è dato qui da due sentenze CTP n. 2028/07/2017 e n. 2053/07/2017 confermate da sent. CTR n. 4397/4/2020 cassata con rinvio da Cass. n. 1190/25; la cassazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato le due sentenze di primo grado in punto valore venale del ramo aziendale fa venir meno il titolo esecutivo che su quel valore si basava; la sentenza CTR cassata era in toto sostitutiva di quelle di primo grado poste in esecuzione, e la sua cassazione con rinvio non ripristina le sentenze di primo grado sostituite da quella poi annullata. Vero è che l’Agenzia potrebbe comunque agire in riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ma per un titolo diverso da quello qui posto a base della pretesa e, inoltre, in ragione di un importo allo stato non quantificabile.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
8 . Le spese debbono essere compensate stante l’intervenuta decisione di questa Corte nelle more del giudizio.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate,
Così deciso in Roma, il 14/05/2025 .