Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6048 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6048 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/03/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
REGISTRO – RAGIONE_SOCIALE FRAZIONATA –
Ud. 13/11/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34524/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina poste
in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTI –
E
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE)), in persona del legale rappresentante pro tempore .
– COGNOME – per la cassazione della sentenza n. 5844/6/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 settembre 2018.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui alla cartella in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento dell’imposta di registro complementare su di una compravendita immobiliare registrata il 21 agosto 1987, in relazione alla quale, con precedente avviso di liquidazione, era stato accertato un maggior valore venale del bene rispetto a quello dichiarato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, accoglieva i due appelli (riuniti) proposti dai contribuenti, rilevando preliminarmente che la sentenza n. 161/7/2005 della Commissione provinciale, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di rettifica e di liquidazione del maggior valore del bene (la cui pretesa è ancora oggetto del presente giudizio), era stata implicitamente dichiarata nulla dalla pronuncia n. 526/6/2015 della Commissione regionale in ragione della mancata comunicazione
dell’avviso dell’udienza di trattazione della causa decisa con la predetta pronuncia del 2005.
Per tale via, il Giudice regionale riteneva che la cartella di pagamento impugnata, fondata sul rigetto del ricorso contro il presupposto avviso di accertamento, fosse divenuta priva di titolo, considerandola, in particolare, «illegittima perché si fonda su un titolo del quale non può predicarsi la definitività» (così nella pronuncia impugnata).
L’RAGIONE_SOCIALE propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 23/27/30 novembre 2018, formulando un motivo di impugnazione.
I suindicati controricorrenti hanno resistito con atto notificato il 14 dicembre 2018, depositando il 2 novembre 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 56 d.P.R. n. 131/1986, 68 d.lgs. n. 546/1992 e 15 d.P.R. n. 602/1973, considerando erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto che la riscossione potesse compiersi solo in forza di un atto definitivo e non anche in pendenza di giudizio.
Di contro, la ricorrente ha rappresentato che l’art. 56 d.P.R. n. 131/1986 dispone che l’imposta complementare per il maggior valore accertato deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 55 (vale a dire nei sessanta giorni dalla notifica dell’avviso), con ciò consentendo l’esazione sino alla predetta soglia nel caso di
accertamento, così come anche la norma generale dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 consente la riscossione dell’imposta sino a due terzi in forza di sentenza di promo grado e del residuo terzo dopo la sentenza di appello.
In tale direzione, l’RAGIONE_SOCIALE ha reputato errata la pronuncia per aver postulato ai fini della riscossione l’esigenza di un titolo definitivo, laddove è necessaria soltanto la notifica dell’atto impositivo.
Va subito respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per sua tardività formulata dalle controricorrenti.
Le contribuenti hanno rappresentato che la sentenza è stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE in data 17 settembre 2018 e che il ricorso è stato notificato il 26 novembre 2018, perciò lamentando la violazione dell’art. 325 c.p.c.
Sennonchè, il suindicato rilievo omette di considerare la previsione dell’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 a mente del quale «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019».
Nella specie, si tratta di controversia definibile, in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE (v. art. 6, comma 1, del citato d.l.) e la predetta disposizione è entrata in vigore il 24 ottobre 2018, quando ancora non era scaduto il termine breve di sessanta giorni per impugnare, per cui l’RAGIONE_SOCIALE ha potuto godere della predetta sospensione, il che vale a rendere il ricorso tempestivo.
Il ricorso non è, tuttavia, fondato.
Occorre preliminarmente ricapitolare gli eventi storici della presente vicenda, come pacificamente risultanti dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti.
In data 21 luglio 1989 l’Ufficio notificava l’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registro complementare su di un atto di compravendita immobiliare registrato il 21 agosto 1987, per un maggior valore venale del bene rispetto a quello dichiarato.
L’impugnazione di detto atto veniva decisa con sentenza della Commissione provinciale n. 161/7/2005, non oggetto di impugnazione, che rigettava il ricorso dei contribuenti.
Successivamente, in data 20 ottobre 2009, veniva notificata la cartella di pagamento ancora oggetto di controversia.
Contro detta cartella venivano proposti quattro ricorsi, decisi con le sentenze della Commissione provinciale nn. 314/2013, 600/2013, 601/2013 e 602/2013.
Gli appelli contro dette pronunce venivano poi unitariamente decisi con la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 526/09/2015, la quale accoglieva il gravame fondato sulla mancata e/o irrituale comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza relativa al giudizio definito con la suindicata sentenza n. 161/7/2005 e rimetteva le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992.
Si giunge così alla decisione di primo grado sulla cartella di pagamento in oggetto, resa dalla Commissione provinciale con pronuncia n. 6188/2017 (che dichiarava inammissibile per il mancato deposito della cartella impugnata), il cui appello è stato deciso, nei
termini sopra illustrati, dalla sentenza della Commissione regionale oggetto di esame.
L’illustrata cronologia consente di osservare che oggetto del giudizio del giudizio è la suindicata cartella emessa a seguito della non impugnata sentenza n. 161/7/2005 della Commissione provinciale.
Dalla stessa ricostruzione fattuale compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE emerge che la citata sentenza n. 161/7/2005 «è diventata definitiva per mancata impugnazione» e che «L’ufficio ha quindi provveduto all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto sulla base dell’accertamento ed è stata notificata la conseguenziale cartella di pagamento n. 09720090176813311» (v. pagina n. 3 del ricorso).
Ebbene, detta premessa fattuale sconfessa l’intero apparato argomentativo su cui il ricorso si fonda, basato sulla legittimità della riscossione frazionata, in ragione RAGIONE_SOCIALE richiamate previsioni normative.
L’art. 56 d.P.R. n. 131/1986 prevede che «Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto RAGIONE_SOCIALE somme già riscosse.
Si tratta del regime di graduale riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte complementari e suppletive in caso di pendenza della lite (cfr. Cass., Sez. T., 20 ottobre 2011, n. 21717).
Dal suo canto, l’art. 68 d.lgs. 546/1992, ratione temporis applicabile, stabilisce che «1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale».
Anche in tal caso è disciplinata, con regola di carattere generale, la riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario (v., tra le tante, Cass. Sez. T. 23 febbraio 2025 n. 4736).
6. Non vi è, quindi, dubbio che l’Ufficio possa procedere ad esigere in termini frazionati ed in misura parziale il tributo preteso in caso contestazione giudiziale.
Solo che non è questa l’ipotesi che caratterizza la presente controversia, risultando chiara dalla stessa narrazione dell’RAGIONE_SOCIALE che la cartella in oggetto era stata notificata dopo che era divenuta definitiva, per omessa impugnazione, la menzionata pronuncia n. 161/7/2005, il che smentisce, a monte, l’ipotesi, qui dedotta, di una riscossione frazionata, per il semplice fatto che l’emissione della cartella è avvenuta quando non vi era più un giudizio pendente.
Per converso, si è trattato -come ritenuto nella pronuncia impugnata in termini non contestati – di una cartella fondata sulla sentenza n. 161/7/2005, che il Giudice regionale ha espressamente reputato essere stata «implicitamente dichiarata nulla dalla sentenza
di questa Commissione regionale n. 526/09/2015, che ha accolto il motivo comune a tutte le impugnazioni concernente la mancata comunicazione dell’avviso di udienza per la discussione del ricorso relativo all’avviso di accertamento» (così a pagina n. 4 della pronuncia in esame).
Corretta o meno che sia tale valutazione, sta di fatto che l’RAGIONE_SOCIALE non ha posto in discussione tale statuizione.
La ricorrente ha, difatti, orientato l’impugnazione sotto il diverso versante della giuridica -come detto pacifica – possibilità di una riscossione frazionata, la quale, tuttavia, non risulta aver caratterizzato l’azione esattiva dell’RAGIONE_SOCIALE in questione, non avendo la ricorrente nemmeno allegato di aver posto in riscossione con la menzionata cartella solo una parte della maggiore imposta accertata, avendo piuttosto dato conto che, dopo che la sentenza n. 161/7/2005 era divenuta definitiva, aveva « provveduto all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto sulla base dell’accertamento ed è stata notificata la conseguenziale cartella di pagamento n. » (v. pagina n. 3 del ricorso), oggetto del presente contenzioso
L’azione riscossiva risulta , pertanto, dichiaratamente fondata sulla ricorrenza di un titolo definitivo (l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta oggetto di impugnazione decisa dalla menzionata, non impugnata, pronuncia), ponendosi, quindi, al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi contemplate dagli artt. 56 d.P.R. n. 131/1986 (rubricato «RAGIONE_SOCIALE in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio») e 68 d.lgs. n. 546/1992 (rubricato «Pagamento del tributo in pendenza del processo»), che invece postulano un processo pendente sul titolo in riscossione.
Risultano, in tal modo, non conferenti le violazioni di legge dedotte, restando, invece, per altro verso, non contestata la ritenuta (dal Giudice dell’appello) nullità del titolo posto a base della cartella in oggetto, che ha motivato la decisione impugnata, considerando non più giustificata la riscossione di una pretesa a titolo definitivo per il venir meno del presupposto fondativo su cui essa si era basata, cioè a dire il rigetto del ricorso contro l’avviso di liquidazione presupposto.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dei controricorrenti nella somma di 8.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive, con attribuzione all’AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME