Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11454/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione Distaccata di Salerno n. 8371/2021 depositata il 25/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, a seguito ad atto di recupero n. TF9CR1100046/2018 notificato alla C.A.G.RAGIONE_SOCIALE, relativo ad indebite compensazioni di crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate per il periodo 2012-2013, iscriveva a ruolo le conseguenti somme dovute, comprensive di sanzioni ed interessi, per l’importo complessivo di € 467.257,02, confluiti nella cartella di
pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 06/02/2019.
Avverso la citata cartella di pagamento la società proponeva ricorso, notificato anche ad Agenzia Entrate Riscossione.
A sostegno dell’opposizione contestava l’assenza di definitività della pretesa tributaria, sulla scorta dell’intervenuta impugnazione dell’atto di recupero.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando come al caso di specie non si applicasse la sospensione frazionata per pendenza di giudizio di cui all’art. 15 DPR 602/73, trovando invece applicazione la disposizione speciale dell’art. 27, c. 19, D.L. 185/2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso e la società proponeva quindi appello, ribadendo le proprie contestazioni in ordine all’intervenuta iscrizione a ruolo dell’intera somma ed eccependo anche l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute, in quanto effettuate a mezzo di ruolo ordinario, invece che straordinario.
La CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 8371/4/21 depositata il 25.11.2021, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con due motivi e resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. l’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 19 del d.l. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2 del 28/01/2009), 7 della legge n. 212 del 2000, 15 e 15 bis del d.p.r. 602/1973.
1.1. Lamenta la ricorrente che, in violazione delle invocate disposizioni, entrambi i giudici del merito abbiano errato nel non
dichiarare la nullità della cartella di pagamento per cui è causa, in quanto la stessa intima il pagamento dell’intero importo dell’atto presupposto, ma con una motivazione inesistente in tal senso, in quanto la cartella esattoriale viene motivata con la locuzione “ruolo ordinario” e risulta priva di ogni riferimento alla normativa citata dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della riscossione dell’intero importo, nonostante la non definitività dell’atto di recupero.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. A tale riguardo, si osserva che correttamente la CTR ha rilevato, in punto di diritto, che «è sufficiente richiamare il chiaro disposto dell’art. 27 comma 19 del DL 185/2008 (conv. dalla L. n. 2 del 28/01/2009), in base al quale «In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602».
1.4. Si rileva inoltre che la cartella, nel frontespizio, indica espressamente che il titolo posto a fondamento della riscossione è un atto di recupero del credito di imposta per gli anni 2013 e 2012, notificato alla contribuente, così ostendendo le ragioni per la riscossione dell’ intero importo dell’atto presupposto , con ruolo straordinario, sì che la presenza nell’atto della dicitura ‘ruolo ordinario’ e il mancato richiamo dell’art. 15 -bis cit. non inficiano la validità dell’atto , ciò anche dovendosi porre mente al fatto che s ull’Amministrazione finanziaria grava un obbligo di motivazione rafforzato solo se la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al contribuente e, quindi, atto impositivo (da ultimo v. Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. l’«error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992», affermandosi che
il Collegio regionale avrebbe errato a rilevare l’inammissibilità -per novità – del secondo motivo di appello proposto dalla contribuente, con il quale si deduceva l’ illegittimità dell’iscrizione per essere stata effettuata con ruolo ordinario e non straordinario.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse , alla stregua della decisione di rigetto del primo motivo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.