Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33287 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19219/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE -Direzione INDIRIZZO di NAPOLI; -intimata-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 118/2021, depositata il giorno 11/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME impugnò il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria richiesta di rimborso RAGIONE_SOCIALE trattenuta ex art. 11, comma 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 413/1991, operata dal Comune di Vico Equense sulla somma versatagli a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione cd. usurpativa di un fondo di sua proprietà;
il ricorso del contribuente venne rigettato dalla RAGIONE_SOCIALE.T.P. di Napoli, con sentenza poi confermata, in sede d’appello, dalla RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto, da un lato, dell’irrilevanza dell’intervenuta caducazione del vincolo espropriativo (dovendosi avere riguardo all’originaria classificazione dell’area, peraltro anch’essa ininfluente nel caso in cui il vincolo espropriativo sia preordinato all’attuazione di un PEEP), e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALE non imputabilità all’amministrazione del ritardo nella corresponsione del risarcimento (con conseguente assoggettamento dello stesso alla ritenuta in discorso, medio tempore introdotta dalla legge n. 431 del 1991), ‘ essendo piuttosto riconducibile ai tempi di svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedura contenziosa dinanzi al Giudice amministrativo ‘ (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di tre motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Considerato che
con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 413/1991, per non avere la C.T.R. ritenuto inapplicabile la norma ad una fattispecie – quale quella in esame –
nella quale, a seguito dell’annullamento con efficacia ex tunc degli atti ablativi da parte del giudice amministrativo, era venuta meno la precedente ‘zonizzazione’ del fondo, conseguentemente da classificarsi nelle cd. aree bianche;
il motivo è infondato, dal momento che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma in questione, è la mera collocazione del fondo nelle zone ivi indicate (comprese, per quanto più direttamente interessa in questa sede, quelle destinate ‘ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167’ : v. Cass., 18/01/2012, n. 652 e Cass., 03/04/2019, n. 9228), indipendentemente dalle ragioni per cui, nonostante l’illegittimità dell’azione amministrativa, la RAGIONE_SOCIALE. acquisisca l’area in proprietà, restando obbligata all’ integrale risarcimento del danno in favore del privato;
diversamente opinando, infatti, non si spiegherebbe il pacifico assoggettamento (di cui subito si dirà in relazione al secondo motivo) alla ritenuta RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte in conseguenza di un’occupazione cd. usurpativa, la quale si verifica nelle ipotesi vuoi di carenza originaria del titolo, vuoi di successiva declaratoria di illegittimità dello stesso (Cass., 23/11/2018, n. 30440);
il secondo motivo censura parimenti la violazione dell’art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 413/1991 , e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sul presupposto che, facendo letterale riferimento all’occupazione acquisitiva, la disposizione in esame non potrebbe essere applicata alle fattispecie di occupazione usurpativa (ricorrente nel caso in esame);
anche questo motivo è infondato, dal momento che non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ‘ in tema d’imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch’essa
nell’ambito di operatività dell’art. 11, commi 5, 6, e 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente ab origine o dichiarato illegittimo successivamente ‘ (Cass., 26/05/2017, n. 13420; Cass., 22/05/2013, n. 12533; Cass., 23/11/2018, n. 30400, nella cui motivazione si legge che ‘ proprio in considerazione del tenore RAGIONE_SOCIALE norma e, soprattutto, del comma 7, che si riferisce espressamente al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, l’operatività RAGIONE_SOCIALE tassazione si collega alle plusvalenze consequenziali a tutte le vicende rientranti nel perimetro del corrispondente concetto, in coerenza con la ricostruita ratio dell’istituto, che presuppone l’equivalenza degli indici di ricchezza comunque correlati al dato oggettivo del valore dei suoli non derivante da attività produttiva del proprietario ‘, tanto che ‘ l’art. 35 del d.p.r. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, prevede espressamente la tassazione anche per le occupazioni senza titolo, ossia per quelle usurpative ‘ ); il terzo motivo si appunta sulla violazione, oltre che dell’art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE l. n. 413/1991, dell’art. 1, Prot. 1 , CEDU, degli artt. 97 e 111 Cost. e dell’art. 2-bis RAGIONE_SOCIALE l. n. 241/1990, dovendosi, secondo il ricorrente, ritenere la plusvalenza non imponibile, a causa dell’ingiustificato ritardo con cui la somma era stata corrisposta dalla P.A. (successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma impositiva), tenuto conto che, a fronte di una sentenza amministrativa di annullamento dello strumento urbanistico del 27/05/1988, il risarcimento del danno gli era stato riconosciuto, dal giudice civile, solo nel 2011 (e corrisposto, infine, nel 2016); il motivo è fondato;
questa Corte ha affermato che, ‘ in tema d’imposte dirette sui redditi, la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai
sensi dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisce una plusvalenza, è successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge e, cioè, all’1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. ‘ (Cass., 09/02/2017, n. 3503; si vedano anche, ex multis , Cass., 23/11/2018, n. 30400; Cass., 12/01/2016, n. 265, e, da ultimo, Cass., 11/07/2023, n. 19785);
Cass., 08/05/2023, n. 12171, in una fattispecie in cui, a fronte di un atto ablativo del 1967, l’indennità era stata corrisposta nel 2013 all’esito di un contenzioso giudiziario , ha cassato con rinvio la pronuncia di merito, che aveva omesso di vagliare la possibile ingiustificatezza del ritardo;
stesso esito caratterizza Cass., 14/02/2023, n. 4640 – che ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione di un ritardo di tredici anni tra i provvedimenti ablativi (posti in essere nel biennio 1982/83) e la corresponsione dell’indennizzo (avvenuta, a seguito di transazione giudiziale, nel 1996) -, nonché Cass., 11/02/2021, n. 3462/21 (ove l’occupazione del terreno risaliva agli ‘anni Settanta’ e il contribuente aveva ricevuto l’indennità nel 2005) e Cass., 04/08/2020, n. 16629/20 (in relazione a un caso in cui l’indennità era stata determinata con sentenza passata in giudicato nel 1987, ma corrisposta solo nel 1992);
Cass., 19/04/2023, n. 10579, ha accolto, da parte sua, il ricorso del contribuente (decidendo la causa nel merito in senso a lui favorevole), al cospetto di un risarcimento corrisposto nel 2004 a fronte dell’apprensione del terreno risalente al 1988, mentre Cass., 30/03/2023, n. 9060, ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto ingiustificato un ritardo di analoga durata (dal 1988 al 2004);
Cass., 28/04/2021, n. 11139, invece, in un caso in cui, a fronte di un’occupazione sine titulo risalente al 1978, il pagamento dell’indennità era avvenuto nel 2013, ha cassato con rinvio la pronuncia RAGIONE_SOCIALE C.T.R., affermando che quest’ultima ‘non si attenuta ai suddetti principi laddove, senza evidenziare alcuna negligenza in capo alla pubblica amministrazione, imputato il ritardo nel pagamento alla pubblica amministrazione senza verificare se invece, nel caso di specie, tale ritardo sia dipeso da un lungo contenzioso giudiziario, la cui lunghezza peraltro potrebbe giustificarsi, almeno in parte, dalla complessità RAGIONE_SOCIALE materia e dall’importanza economica del bene espropriato (e peraltro, seguendo il ragionamento RAGIONE_SOCIALE C.T.R., “il danno” alla parte contribuente sarebbe stato provocato anche con una durata del contenzioso non di 35 anni ma di “soli” 13, dal momento che l’occupazione sine titulo è iniziata nel 1978 e che la legge che istituisce l’imposizione è del 1991, con il che oltretutto potrebbero crearsi inevitabilmente RAGIONE_SOCIALE situazioni di incertezza giuridica legate a quale sia il lasso temporale superato il quale l’imposta non sarebbe più dovuta)’ ;
da ultimo, Cass., 11/07/2023, n. 19785, nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un colpevole ritardo dell’amministrazione, ha avallato il ragionamento RAGIONE_SOCIALE C.T.R. che aveva espunto, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione dello stesso, i trentasette anni di contenzioso processuale che avevano impegnato le parti (soffermandosi sul tempo trascorso, da un lato, tra le prime richieste di risarcimento e la successiva intrapresa dell’azione giudiziaria e, dall’altro, tra la decisione giudiziaria e l’effettivo ristoro del pregiudizio);
nella sentenza in questa sede impugnata, la C.T.R. si è limitata ad affermare che ‘ il lungo lasso di tempo trascorso per la definizione RAGIONE_SOCIALE vertenza non è stato determinato da un colpevole comportamento dilatorio dell’Ente comunale, essendo piuttosto
riconducibile ai tempi di svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedura contenziosa dinanzi al Giudice amministrativo ‘, omettendo, dunque, di estendere la propria valutazione al complessivo contegno RAGIONE_SOCIALE P.A., quale manifestatosi, a partire dal momento in cui il titolo per l’occupazione dei terreni era divenuto illegittimo, anche nei frangenti temporali non coperti dal contenzioso (amministrativo e, successivamente, ordinario);
la sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, affinché tale accertamento di fatto venga compiutamente rinnovato dal giudice di secondo grado.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.