Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
SILENZIO RIFIUTO IRPEF 2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29385/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difese in virtù di procura in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore,
-intimati -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1352/2018, depositata il 28 febbraio 2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME presentava all’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso di quanto versato, a titolo di IRPEF, in relazione alle somme percepite come risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione del contratto pubblico di cui era titolare.
Proposto dalla contribuente ricorso avverso il diniego RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1226/2015, depositata il 17 dicembre 2015, lo rigettava, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1352/2018, pronunciata il 12 febbraio 2008 e depositata in segreteria il 28 febbraio 2018 , rigettava l’appello, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Non si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto ex art. 391 cod. proc. civ. del 7 ottobre 2019, il coordinatore f.f. RAGIONE_SOCIALEa VI sezione civile -sottosezione tributaria dichiarava l’estinzione del presente giudizio per rinuncia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
A seguito di richiesta di fissazione di udienza, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di camera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
-Considerato che:
Preliminarmente, si dà atto che è stata dichiarata l’estinzione del giudizio con decreto presidenziale del 7 ottobre 2019, ma successivamente è stata richiesta dalla ricorrente la fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
Il decreto di estinzione del giudizio deve quindi essere revocato, in considerazione del fatto che la rinuncia non risulta presentata dalla ricorrente, ma vi è solo una richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE .
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte dirette), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -sezione lavoro in suo favore aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal RAGIONE_SOCIALE, e come tale non era assoggettate a tassazione.
Deve essere dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data
11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO prot. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ed avendo quindi accolto la richiesta avanzata dal contribuente.
Per quel che riguarda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, se ne deve disporre l’integrale compensazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE intimato, che non è l’ente titolare RAGIONE_SOCIALE‘imposizione; invece, l’RAGIONE_SOCIALE, che solo dopo la proposizione del ricorso ed in pendenza del giudizio di cassazione ha dato atto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente, va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, quanto meno di questo grado, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale.
Infatti, l ‘art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 prescrive che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi RAGIONE_SOCIALEa stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
La giurisprudenza consolidata in materia si esprime nel senso che «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da
lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d’acconto» (cfr. Cass. 11 marzo 2003 n. 3582; ex multis anche Cass. 24 novembre 2010, n. 23795; Cass. 6 settembre 2013, n. 20482; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24988).
Così ricostruito, in via teorica, il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie, il punto controverso rimane la natura degli importi percepiti da COGNOME NOME, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sentenza del giudice civile con la quale veniva accertata l’illegittima reiterazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, RAGIONE_SOCIALEa stipulazione di contratti a tempo determinato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 165/2001.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108).
Nel caso di specie, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto il risarcimento in favore dalla sig.ra COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto RAGIONE_SOCIALEa costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione nel caso di violazione, da parte di quest’ultima, RAGIONE_SOCIALE norme riguardanti l’assu nzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni imperative.
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al d.lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ed è configurabile come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del lavoratore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1223 cod. civ. » .
Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).
Attribuita, pertanto, all’importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di
chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in quanto le relative somma -quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte – hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive RAGIONE_SOCIALEa retribuzione (Cass. 7 marzo 2023, n. 6827; 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).
Consegue quindi la condanna alle spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio impositore, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
La Corte revoca il decreto di estinzione del giudizio e dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione , in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, anticipatario. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.