Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
e contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato –
avverso
la sentenza n. 2815, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30.1.2017, e pubblicata il 18.5.2017;
OGGETTO: Irpef 2010 -Istanza di rimborso -Reiterazione di contratti a tempo determinato -Autotutela.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME conseguiva dal giudice del lavoro il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento, perché il competente Ministero si era reso responsabile nei suoi confronti dell’ingiustificata reiterazione di contratti a termine. Il datore di lavoro applicava la ritenuta fiscale sulle somme che corrispondeva al contribuente. NOME COGNOME domandava il rimborso delle somme trattenute a titolo di tributo in presenza di una corresponsione dovuta quale risarcimento del danno. L’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio diniego alla richiesta.
Il contribuente impugnava il diniego espresso opposto alla sua istanza restitutoria, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. La CTP riteneva che le somme riconosciute al lavoratore fossero dovute quale lucro cessante, e pertanto dovevano essere assoggettate ad imposizione. In conseguenza rigettava il ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del processo, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che confermava la decisione della CTP, specificando che il contribuente non aveva provato di aver ottenuto ‘il risarcimento di danni ulteriori e diversi da quelli tesi al ristoro degli emolumenti non percepiti’ (sent. CTR, p. 1).
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. L’Agenzia delle Entrate ha quindi depositato telematicamente, il 5.6.2025, provvedimento di ‘autotutela totale’, comunicando che, in considerazione dell’orientamento interpretativo adottato da questa Corte, ha riconosciuto le giuste ragioni del contribuente e dato mandato all’Incaricato perché provveda al versamento delle somme richieste dal contribuente.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello ritenuto assoggettabili a tassazione le somme riconosciute dal giudice del lavoro, aventi natura risarcitoria, e perciò non imponibili.
Come anticipato l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso tramite la difesa erariale il provvedimento di autotutela totale con il quale comunica, in considerazione dell’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte di legittimità, di aver provveduto all’annullamento del provvedimento di diniego di rimborso, disponendo la corresponsione delle somme richieste al contribuente.
Può in proposito riscontrarsi come questa Corte regolatrice abbia di recente confermato che ‘gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUIR.’, Cass. sez. V, 20.11.2023, n. 32107.
Deve pertanto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione finanziaria espressamente riconosciuto il giusto fondamento della pretesa tributaria del ricorrente (cfr. Cass. sez. V, 12.11.2011, n. 10431), e disposto la corresponsione richiesta.
Possono essere compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del giudizio, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione, che seguono l’ordinario criterio della soccombenza virtuale, sono liquidate in dispositivo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da NOME COGNOME per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per compensi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.