Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato –
avverso
la sentenza n. 2815, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 30.1.2017, e pubblicata il 18.5.2017;
OGGETTO: Irpef 2010 -Istanza di rimborso -Reiterazione di contratti a tempo determinato -Autotutela.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME conseguiva dal giudice del lavoro il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento, perché il competente RAGIONE_SOCIALE si era reso responsabile nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALE‘ingiustificata reiterazione di contratti a termine. Il datore di lavoro applicava la ritenuta fiscale sulle somme che corrispondeva al contribuente. NOME COGNOME domandava il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme trattenute a titolo di tributo in presenza di una corresponsione dovuta quale risarcimento del danno. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opponeva il proprio diniego alla richiesta.
Il contribuente impugnava il diniego espresso opposto alla sua istanza restitutoria, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. La CTP riteneva che le somme riconosciute al lavoratore fossero dovute quale lucro cessante, e pertanto dovevano essere assoggettate ad imposizione. In conseguenza rigettava il ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del processo, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che confermava la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP, specificando che il contribuente non aveva provato di aver ottenuto ‘il risarcimento di danni ulteriori e diversi da quelli tesi al ristoro degli emolumenti non percepiti’ (sent. CTR, p. 1).
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il RAGIONE_SOCIALE, non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi depositato telematicamente, il 5.6.2025, provvedimento di ‘autotutela totale’, comunicando che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento interpretativo adottato da questa Corte, ha riconosciuto le giuste ragioni del contribuente e dato mandato all’Incaricato perché provveda al versamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste dal contribuente.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ritenuto assoggettabili a tassazione le somme riconosciute dal giudice del lavoro, aventi natura risarcitoria, e perciò non imponibili.
Come anticipato l’RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso tramite la difesa erariale il provvedimento di autotutela totale con il quale comunica, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento interpretativo consolidato di questa Corte di legittimità, di aver provveduto all’annullamento del provvedimento di diniego di rimborso, disponendo la corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme richieste al contribuente.
Può in proposito riscontrarsi come questa Corte regolatrice abbia di recente confermato che ‘gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita RAGIONE_SOCIALEa chance di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, TUIR.’, Cass. sez. V, 20.11.2023, n. 32107.
Deve pertanto dichiararsi la intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, avendo l’Amministrazione finanziaria espressamente riconosciuto il giusto fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria del ricorrente (cfr. Cass. sez. V, 12.11.2011, n. 10431), e disposto la corresponsione richiesta.
Possono essere compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del giudizio, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione, che seguono l’ordinario criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, sono liquidate in dispositivo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in ordine al ricorso proposto da NOME COGNOME , per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per compensi, ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.