Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 991 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
IRES IRAP IVA ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13314/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio, e nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e dife nde, unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , con domicilio legale in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1124/2015, depositata il 3 novembre 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO per l’Amministrazione finanziaria.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato con ricorso per cassazione, nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la pronuncia in epigrafe.
Q uest’ultima ha riformato la precedente decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona di parziale accoglimento, limitatamente al riconoscimento di costi in deduzione, del ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato ripreso a tassazione, ai fini Ires, Iva ed Irap per gli anni di imposta 2007 e 2008, il maggior reddito accertato con metodo induttivo ai sensi dell’ art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di una verifica che aveva interessato un gruppo di società, tutte operanti nel settore della gestione di ‘sale b ingo ‘ , e facenti capo al COGNOME.
Tali società, secondo la tesi erariale, erano state costituite al solo scopo di frodare il fisco mediante l’ artificiosa creazione di
crediti Iva da portare in compensazione con quanto dovuto ai Monopoli di AVV_NOTAIO.
Ad avviso del l’Ufficio, in particolare, la società contribuente non era una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo carente dei requisiti AVV_NOTAIO scopo mutualistico e della pluralità dei soci, bensì una società di capitali con socio unico, della quale il COGNOME si era servito per specifici interessi economici personali.
Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la RAGIONE_SOCIALE ritenne corretta la ‘riqualificazione’ della società contribuente da RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso che il COGNOME era l’unico dominus RAGIONE_SOCIALE varie società a lui riconducibili, per le quali non si tenevano consigli di amministrazione e non esistevano verbali; dal 18 marzo 2007 era venuta anche meno la pluralità dei soci fondatori, sicché la società era stata posta in liquidazione, pur continuando a svolgere attività.
Il ricorso sviluppa un unico motivo. L’Amministrazione ha depositato controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico, articolato motivo di ricorso denunzia la violazione e la falsa applicazione: de ll’art. 2462 cod. civ. , in quanto non applicabile alle società cooperative; dell’art. 2519 cod. civ. , ove si afferma che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde so lo l’ente con il suo patrimonio; dell’art. 2522 cod. civ., per non avere la C.T.R. considerato che la riduzione del numero dei soci det ermina lo scioglimento della RAGIONE_SOCIALE; dell’ art. 2545octies cod. civ., per omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze previste dall’ordinamento in caso di perdita del requisito di mutualità; dell’art. 2545undecies cod. civ., per aver la C.T.R.
configurato una trasformazione di fatto di una società RAGIONE_SOCIALE in società lucrativa; degli artt. 2519, 2475 e 2475bis cod. civ., per aver la sentenza impugnato omesso di considerare che la gestione della società compete all’organo amministrativo.
2. Il motivo è inammissibile.
Lo stesso ricorrente riferisce che l’RAGIONE_SOCIALE aveva riqualificato la società RAGIONE_SOCIALE in società commerciale RAGIONE_SOCIALE, con unico socio il COGNOME, ritenuto, per tale effetto, illimitatamente responsabile RAGIONE_SOCIALE obbligazioni sociali in quanto aveva riscontrato la mancanza di mutualità e la gestione del COGNOME con pienezza di poteri.
Tale ricostruzione in fatto è stata espressamente condivisa dalla sentenza impugnata, la quale ha precisato che la riqualificazione rientrava nei poteri sia dell’Ufficio che del giudice tributario.
La censura, pertanto, risulta formulata in termini che non colgono la ratio decidendi della sentenza d’appello.
La RAGIONE_SOCIALE -compiendo accertamento in fatto, e non in diritto come erroneamente ritenuto dal ricorrente -ha confermato il quadro circostanziale donde ha tratto fondamento l’esercizio della potestà impositiva, ovvero che la società RAGIONE_SOCIALE costituiva, in realtà, un mero strumento di frode utilizzato per costruire artificiosamente falsi crediti Iva da far valere in compensazione.
Tale argomento -essenziale per la ritenuta fondatezza del recupero fiscale -non è in alcun modo scalfito dal motivo di ricorso che, infatti, non si confronta con quanto statuito dalla C.T.R., ma richiama a più riprese il contenuto dell’accertamento .
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in € 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.