Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 534 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12870/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE; PEC EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2517/2020 depositata il 02/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato l’avviso di liquidazione d i maggiore imposta di registro su rettifica di valore di ramo aziendale asseritamente ceduto per effetto di negozi collegati e riqualificati dall’Ufficio ex art. 20 Tur.
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1violazione e falsa applicazione dell’art. 295, comma 1-bis cod. proc. civ. e art. 42 d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché violazione degli art. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la contribuente che chiede il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato e deve respingersi; le spese del grado di legittimità e dei giudizi di merito possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della legislazione e della giurisprudenza della Cassazione, in materia, solo dopo la proposizione del ricorso.
La CTR non ha sospeso il giudizio, ex art. 295 cod. proc. civ., in quanto ha ritenuto che la controversia potesse decidersi in considerazione della modifica legislativa e delle decisioni della Corte Costituzionale che hanno riguardato l’art. 20 Tur.
Nel processo tributario deve applicarsi la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. («La sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logicogiuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa
astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024, Rv. 670254 – 01).
Tuttavia, qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità deve disporsi la sospensione qualora la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato -nel nostro caso con la lite pendente in cassazione – («Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata», Sez. 5 – , Sentenza n. 7952 del 25/03/2024, Rv. 670856 – 01).
Conseguentemente corretta e motivata risulta la scelta della CTR di proseguire nel giudizio.
Comunque, l’atto di riqualificazione ex art. 20 Tur, separatamente impugnato, è stato definitivamente annullato da Cassazione ord. n. 40949 del 2021 (in ric. n. 390/15 rg.), il che supera alla radice qualsiasi problema di sospensione ex art. 295, cod. proc. civ., trattandosi di atto presupposto a quello oggi in giudizio.
Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della già adottata decisione (citata) circa la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma
1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti. Si tratta di decisione di annullamento dell’atto di riqualificazione ex art. 20 cit., atteso che l’imposta di registro avrebbe dovuto essere determinata dall’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento all’atto registrato e non anche ad atti collegati nell’ambito di una operazione unitaria.
Tutto ciò posto, la così dichiarata illegittimità dell’atto da ultimo menzionato non può non travolgere l’atto di rideterminazione del valore del ramo aziendale asseritamente ceduto con l’operazione riqualificata, oggetto specifico del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024 .