Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28873/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– ricorrente –
e da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2735/2016 depositata il 10/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate dichiarava legittimi gli avvisi di liquidazione impugnati (imposta di registro applicata in misura proporzionale per trasferimento di immobili);
ricorrono per cassazione, con un primo unitario ricorso, la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi;
ricorre anche la società RAGIONE_SOCIALE (ricorso da qualificarsi incidentale perché successivamente notificato) con sei motivi; le parti ricorrenti hanno depositato memoria;
l’Agenzia delle entrate , con due distinti controricorsi, chiede il rigetto dei ricorsi delle società contribuenti;
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte di accoglimento dei ricorsi delle società contribuenti con decisione di merito da parte di questa Corte di Cassazione. Ciò in forza dell’estensione alla fattispecie in esame dei sopravvenuti interventi legislativi ed indirizzi interpretativi intorno all’art. 20 TUR.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi delle società contribuenti devono accogliersi: per il quinto motivo relativamente al ricorso della società RAGIONE_SOCIALE e per il terzo motivo quanto al ricorso di RAGIONE_SOCIALE (violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), assorbiti gli altri motivi; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, deve decidersi nel merito con l’accoglimento dell’originario
ricorso delle contribuenti e l’annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati.
Assorbita è parimenti la questione, pure dedotta, della legittimità del maggior valore contestualmente attribuito dall’Agenzia al compendio aziendale asseritamente trasferito.
Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro,
prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Nel caso in giudizio l’Agenzia ha interpretato gli atti come una concatenazione in funzione antielusiva (conferimento di ramo d’azienda, affitto del medesimo ramo d’azienda e cessione delle quote societarie ricevute a seguito del conferimento), come se fosse un unico atto di vendita immobiliare, con riferimenti extratestuali ai singoli atti sottoposti a registrazione (collegandoli ex post ). Lo stesso discorso fatto per l’imposta di registro (la cui disciplina è richiamata dall’art. 13 d.lgs.347/90) deve utilizzarsi anche per le imposte ipotecarie e catastali (oggetto del giudizio odierno), avendo infatti l’Agenzia delle Entrate basato ugualmente l’atto impositivo a questo titolo sulla riqualificazione unitaria della concatenazione negoziale di cui si è detto, in ragione di una non più sostenibile applicazione dell’art. 20 cit. all’ambito d elle cessioni di quote societarie.
Le spese possono compensarsi interamente, in relazione al consolidamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, e della stessa legislazione in materia (con interventi della Corte Costituzionale), solo dopo la proposizione dei ricorsi.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo del ricorso della parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE ed il terzo motivo della ricorrente RAGIONE_SOCIALE assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari delle contribuenti annullando gli avvisi di liquidazione opposti; spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.