Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4789 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3136/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Gaggio Montano (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona della legale rappresentante NOME COGNOME, nata a Gaggio Montano (BO) il DATA_NASCITA, elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, unitamente al AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
Avviso liquidazione imposta di registro – Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986
dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1760/14/2018 emessa dalla CTR Emilia-Romagna in data 26/06/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTP di Bologna un avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria applicate dall’Ufficio in base all’art. 20 dPR n. 131/1986.
La CTP rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna rigettava il gravame, dichiarando che l’art. 20 Tuir, pur idoneo a realizzare effetti mediatamente antielusivi, non per questo era una disposizione antielusiva e che l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla riqualificazione del negozio ogni qualvolta verifichi che l’operazione posta in essere dal contribuente, nella sua complessità ed unitarietà (anche collegando i singoli contratti), abbia una causa diversa da quella esplicitata nei singoli atti compiuti.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 54 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto ‘corretto e sufficiente’ l’utilizzo dell’avviso di liquidazione in sede di riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda operata ex art. 20 dPR n. 131/1986.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 10-bis l. n. 212/2000, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la necessità del contraddittorio procedimentale nel caso in cui l’Ufficio provveda, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte di registro ed ipocatastali, a riqualificare in cessione d’azienda il conferimento dell’azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR riqualificato in cessione d’azienda il conferimento d’azienda e l a successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria sulla base di una valutazione ‘complessiva e unitaria’ dell’operazione economica non permessa dalla norma.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la motivazione apparente sulla ritenuta legittimità della riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda e della successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria operata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 (poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 della stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, « il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria
discrezionalità, riaffermare la natura di ‘imposta d’atto’ dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo RAGIONE_SOCIALE ». Per altro verso, un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe « incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212 del 2000 » e « consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)».
Stando alla ratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di Registro ‘ deve essere applicata (o) per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici ‘collegati’ con quello da registrare . Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte’.
Con l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 è stata riconosciuta valenza retroattiva alle modifiche sopra descritte.
Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C -250/22 del 21 dicembre 2022 , ha dichiarato ‘manifestatamente irricevibile’ la domanda di pronuncia pregiudiziale, evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla
compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia di imposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato.
Gli effetti dell’attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote. Nella stesa è stato affermato che, per effetto della riformulazione dell’art. 20, non è più sostenibile l’orientamento della giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione RAGIONE_SOCIALE quote come cessione d’azienda ‘guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi’. Pertanto, non è possibile ‘tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda’, posto che ‘la cessione RAGIONE_SOCIALE qu ote in realtà non coincide con la cessione dell’azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario’. D’altronde, lo scopo perseguito era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto della riforma, ‘non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote’. In breve, il legislatore ha voluto confinare l’att ività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli ‘effetti economici’ RAGIONE_SOCIALE operazioni, alla norma sull’abuso del diritto, di cui all’art. 10 -bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni e RAGIONE_SOCIALE garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, che non può valut are altro che il contenuto dell’atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell’operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023).
5.1. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di una cessione di ramo d’azienda è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (l’atto di conferimento di un ramo d’azienda rappresentato da un
complesso industriale, posto in essere, in sede di aumento del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e la successiva cessione alla socia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quote societarie così acquisite dalla società confe rente) anche esterni all’atto sottoposto a tassazione.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
L’essersi l’orientamento esposto in precedenza formato a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 all’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e RAGIONE_SOCIALE sentenze chiarificatrici della Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 della stessa Consulta giustificano la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.2.2024.