Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
ORDINANZA
COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 25016/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME (TNLGPP53E31E506L)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO COGNOME n. 418/2023 depositata il 29/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CGT di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente,
confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro proporzionale per la ritenuta cessione di azienda, così riqualificata ex art. 20 Tur una articolata operazione di costituzione della sas; conferimento in essa di preesistente ditta individuale; trasformazione in srl con attribuzione di quote non proporzionali al conferimento.
ricorre per cassazione la società contribuente con otto motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 20, d. P. R. n. 131 del 1986, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), con logico assorbimento degli ulteriori motivi subordinatamente proposti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo di parte contribuente , con annullamento dell’atto impugnato . Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione del sopravvenuto consolidarsi in corso di causa della nota evoluzione normativa e giurisprudenziale (anche costituzionale) intorno all’art. 20 Tur cit..
La cessione totalitaria di quote societarie (nel caso in giudizio l’atto notarile riguardava una trasformazione della società da società in accomandita semplice, NOME RAGIONE_SOCIALE, nella società a responsabilità limitata, RAGIONE_SOCIALE l’A.E. riteneva, invece una cessione di azienda attraverso la cessione di quote) è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione
d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Sez. 5 – , Sentenza n. 7470 del 20/03/2024, Rv. 670586 -01 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 16953 del 19/06/2024, Rv. 671605 – 01).
La sentenza della CGT oggi impugnata, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, per precedente annullamento con sentenza del 2019 n. 4976, ha espressamente ritenuto che ‘Risulta allora del tutto evidente che con quest’ultimo atto si trattò di una vera e propria cessione d’azienda, mediante la cessione di partecipazione maggioritaria che consentì alla società cessionaria di assumere con il 99 % del capitale sociale il controllo totale sia di fatto che di diritto, a nulla valendo che le partecipazioni del signor NOME fu dichiarata come ricevuta del conferimento che, si badi, non fu proporzionato come previsto dall’art. 2468 cod. civ.’.
Sul punto deve darsi, quindi, continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n.
33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).
Va del resto considerato che la riqualificazione dell’atto ex art. 20 cit. , per disposto normativo ed interpretazione giurisprudenziale ormai costante, deve muovere non solo dagli elementi testuali ed intrinseci all’atto presentato per la registrazione, m a anche dagli effetti ‘giuridici’, non ‘economici’ dell’atto stesso; e già si è detto come, sul piano degli effetti giuridici, una cosa sia la cessione (pur totalitaria) di quote sociali, e tutt’altra la cessione aziendale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo di parte contribuente annullando l’atto impugnato; spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME