Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29064/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente e controricorrente per il ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’Avv. NOME (FDLSFN70T29B936C)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 841/2019 depositata il 25/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto gli appelli riuniti e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto i ricorsi dei contribuenti annullando l’avviso di liquidazione impugnato, per imposta di registro ed ipocatastale su operazione articolata in atti collegati unitariamente riqualificati dall’Ufficio ex art. 20 Tur, ordinando la restituzione delle somme versate;
ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, N. 3, cod. proc. civ.); 3. resistono con controricorso i contribuenti, i quali formulano anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, come integrato da successiva memoria (1- violazione art. 112 e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita violazione del contraddittorio; 2- violazione art. 112 e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di motivazi one dell’atto impugnato);
resiste con controricorso al ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate con richiesta di annullamento della sentenza e rigetto del ricorso incidentale.
Considerato che
Il ricorso principale deve rigettarsi in quanto infondato, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto (interpretazione degli art. 20, 51 e 52 del d.P.R. 131/1986, cessione di un ramo di azienda con immobile).
Ciò posto, deve darsi qui continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che , all’esito della nota vicenda legislativa ed interpretativa intorno all’art. 20 Tur, ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: « In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della
società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 – 01).
L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021: « Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell’imposta di registro, prevede l’esame dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l’odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»;).
Nel caso in giudizio l’Agenzia ha unitariamente interpretato gli atti (vendita da Cesari a Teq di complesso immobiliare; – cessione da Cesari a Cive di ramo di azienda di vendita al dettaglio; – locazione
da Teq a Cive del complesso immobiliare suddetto) come una cessione di un ramo di azienda, con riferimenti extratestuali ai singoli atti sottoposti a registrazione. Corretta è dunque la decisione del collegio regionale.
Le spese del grado possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della legislazione e della giurisprudenza della Cassazione in materia, solo dopo la proposizione del ricorso.
Non si applica l’art. 13, primo comma, 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024 .