Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24363/2017 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2924/2016 depositata il 11/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME per il periodo d’imposta 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava nella dichiarazione dei redditi le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla società che gli aveva ceduto l’immobile.
L’Ufficio, con cartella ex art. 36 -ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse, ai fini dell’agevolazione, la necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce.
Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna rigettava quindi l’appello del contribuente e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, dichiarava la legittimità delle sanzioni applicate. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle società immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, sorretto da due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 12/11/2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la «Violazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347 348, e 349, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 2, D.M. 19 febbraio 2007 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente deduce che la CTR abbia errato nel ritenere non applicabile il beneficio in capo alla società immobiliare, escludendolo per i cd. beni merce.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si duole del rigetto della domanda di disapplicazione delle sanzioni.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta (Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti, tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass. 17/05/2022, n. 15672; v. ancora, di recente, Cass. 11/06/2024, n. 16259).
Ha errato quindi nel caso di specie la CTR nell’escludere l’agevolazione in capo al ricorrente che aveva acquistato l’immobile oggetto degli interventi dalla società immobiliare, affermando che l’agevolazione non competesse a quest’ultima.
Il ricorso va quindi accolto nel suo primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di merito sono compensate in ragione dell’intervento nomofilattico successivo all’emissione delle sentenze impugnate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 2.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 12/11/2024.