Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33447 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 131/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del procuratore pro tempore NOME COGNOME (giusta procura per AVV_NOTAIO del 16 gennaio 2019, rep. 44.317, racc. 25.385), rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 Rinuncia ricorso per cassazione
EMAIL), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Rovereto (TN), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore delegato pro tempore dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
trimarchi@certvirtaxit), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6006/17/2018 emessa dalla CTR del Lazio in data 17/09/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso con il quale erano stati riqualificati, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, due atti stipulati in termini di concessione dei diritti reali di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che, nella specie, le parti, nell’affittare il terreno, avevano voluto escludere che si venisse a costituire un diritto di superficie.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando che, essendo la costruzione dell’impianto fotovoltaico a carico e in proprietà della conduttrice, era conseguenziale che della manutenzione
dello stesso, sia ordinaria che straordinaria, se ne occupasse la medesima, che il canone doveva essere pagato per tutta la durata del contratto periodicamente, che la concessione ad aedificandum poteva assumere le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria e che la concessione di un diritto di superficie alla conduttrice avrebbe determinato un vincolo incompatibile con il pubblico interesse al quale il terreno era destinato.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di ‘affitto/locazione’.
Con nota del 3 novembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare i l ricorso, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società resistenti, rilasciata in calce.
La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori.
La rinuncia è rituale, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ.
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.11.2023.