Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33395 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 498/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del procuratore pro tempore NOME COGNOME (giusta procura per AVV_NOTAIO del 16 gennaio 2019, rep. 44.317, racc. 25.385), rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastale Riqualificazione del contratto come cessione di ramo d’azienda
EMAIL), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6518/2020 emessa dalla CTR del Lazio in data 27/09/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione con il quale era stato riqualificato in concessione di diritto reale di superficie un contratto di locazione di un terreno per installare un impianto fotovoltaico, liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando, in via preliminare, che l’avviso di liquidazione impugnato si limitava a far riferimento all’applicazione dell’art. 20 Tur, senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che avevano dato origine all’accertamento (avendo l’RAGIONE_SOCIALE solo in sede contenziosa motivato tardivamente il provvedimento), e che il contratto era da qualificarsi come di locazione, dovendo il canone pagarsi con cadenza mensile ed avendo la clausola di devoluzione lo scopo di consentire all’ente di rientrare in qualsiasi momento nel possesso materiale del proprio terreno in considerazione dell’interesse pubblico (vale a dire, RAGIONE_SOCIALE eventuali esigenze della rete elettrica nazionale), laddove il diritto reale avrebbe comportato una significativa compressione del diritto di proprietà sul fondo.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione non contenesse alcuna indicazione in ordine alle ragioni che avevano dato origine all’accertamento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di ‘affitto/locazione’.
3 . Con nota del 3 novembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare i l ricorso, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società resistenti, rilasciata in calce.
La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori.
La rinuncia è rituale, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ.
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.11.2023.