Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33636 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26340/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 500/2019 depositata il 06/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con avviso di liquidazione n. 111T007291/000/O001 l’Ufficio riqualificava, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’atto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi anche “RAGIONE_SOCIALE“) e RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche “RTR”), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall’ufficio.
La CTP accoglieva il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva il testo contrattuale assolutamente coerente con il nomen iuris dalle parti attribuito sulla base dell’esame del complesso RAGIONE_SOCIALE clausole contrattuali, segnatamente della previsione dell’obbligo di custodia del terreno, del godimento esclusivo dell’opera, della durata di detto diritto, tutti elementi che hanno indotto il decidente a ritenere sussistenti le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria.
Avverso la sentenza di appello – n. 500/04/2019 -l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste RTR con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 3 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli artt. 952,953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere il giudice a quo escluso, nel caso di specie, la sussistenza, ai fini tributari, del contratto, ad effetto reale, di concessione del diritto di superficie. Assume la ricorrente che il contratto di affitto concede il godimento di un bene, mobile o immobile, dietro corrispettivo, ma non consente la trasformazione radicale della res locata ad opera del conduttore, il quale deve utilizzarla secondo la destinazione economica attribuitale dal proprietario concedente. Viceversa, nel caso di specie, il contratto consente all’affittuario la trasformazione del bene e la realizzazione di impianti fotovoltaici, effetto che di regola si realizza attraverso la concessione RAGIONE_SOCIALE jus aedificandi, ed è caratterizzato dalla traslazione, alla scadenza, della proprietà dei manufatti realizzati sul suolo altrui, con accessione della proprietà della costruzione al terreno ex art. 953 cod. civ.; mentre nel contratto di affitto sussiste l’obbligo dell’affittuario di rimuovere le addizioni eseguite dal conduttore, salva la possibilità per il proprietario locatore di trattenerle, accordando al conduttore un indennizzo. Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell’interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare l’atto, come recante un contratto ad effetto obbligatorio e non reale, nonostante sussistano anomalie rispetto alla causa tipica del contratto di affitto, consistenti nella concessione RAGIONE_SOCIALE ius aedificandi sul terreno affittato; negli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico dell’affittuario; e nell’acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del terreno, al termine della concessione.
3. In data 3 novembre 2023, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società RAGIONE_SOCIALE nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111, del patrocinio dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem , che trova fondamento nell’ intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 30/05/2018, n. 13627; Cass. 28.03.2012, n. 4950).
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v. Cass. 12/11/2020, n. 25625; Cass. 23/07/2019, n. 19845 ), nulla disponendosi in ordine al governo RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.).
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. 27/04/2018, n. 10198).
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione