Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33427 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 137/2020 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Rovereto (TN), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore delegato pro tempore dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME
Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 Rinuncia ricorso per cassazione
COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
trimarchi@certvirtaxit), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente -ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 6073/2018 emessa dalla CTR del Lazio in data 18/09/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente RAGIONE_SOCIALE che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Lazio rigettava il gravame, affermando che implicitamente era stata impugnata dall’Ufficio la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata statuita l’insufficienza motivazionale dell’impugnato avviso, che gli elementi negoziali valorizzati dall’Ufficio ai fini della qualificazione giuridica del contratto come atto di costituzione di un diritto di superficie (la previsione contrattuale secondo cui le spese straordinarie erano a carico del conduttore e quella per cui alla scadenza del contratto l’impianto fotovoltaico sarebbe stato acquistato gratuitamente dal proprietario del fondo) non erano determinanti, prevedendo espressamente l’art. 1593 cod. civ. la facoltà del conduttore di realizzare addizioni di sua proprietà sul bene locato e comportando la realizzazione di beni sul fondo locato altrui l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese straordinarie a carico del conduttore, senza che ciò fosse incompatibile con la natura obbligatoria del rapporto.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di super ficie, estranei al tipo contrattuale di ‘affitto/locazione’.
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in difetto di specifica impugnazione, era passato in giudicato il capo autonomo della decisione di primo grado con il quale la CTP aveva accertato la nullità dell’atto impositivo per totale carenza di motivazione.
3 . Con nota del 3 novembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare i l ricorso, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società resistenti, rilasciata in calce.
A sua volta, RAGIONE_SOCIALE ha formulato espressa rinuncia ai ricorsi incidentali da esse proposti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 390 cod. proc. civ., dichiarando di accettare la rinuncia.
Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori.
Le rinunce sono rituali, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ.
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.11.2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME