Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6011 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6011 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10470/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, Calabria, REGGIO CALABRIA n. 2611/2017 depositata il 28/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE confermando la legittimità del sollecito di pagamento impugnato dal contribuente;
ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso integrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto dell’irritualità della costituzione della controricorrente.
La costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE è avvenuta con un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile (‘Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili’ Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531, Rv. 661376 -02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068; vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).
Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del libero foro senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti la deroga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato.
Il primo motivo del ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di legittimità.
I restanti motivi sono infondati e devono rigettarsi.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art t. 342 e 346, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente contesta la mancata decisione del giudice di secondo grado RAGIONE_SOCIALE eccezioni, riproposte in sede di appello, ritenute assorbite dalla decisione di primo grado (mancata indicazione del responsabile del procedimento; prescrizione dei crediti; irritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui al sollecito di pagamento impugnato).
Il motivo è fondato. Deve rilevarsi che in sede di appello, nell’ipotesi di totale vittoria, non risulta necessario proporre appello incidentale per le questioni rimaste assorbite -come nel caso in giudizio -, come sostenuto dalla sentenza impugnata, ma è (necessaria e) sufficiente la riproposizione RAGIONE_SOCIALE questioni ritenute assorbite («In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell’art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario. Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame» Cass. Sez. 5, 06/07/2011, n. 14925, Rv. 618535 -01; le SU citate nella decisione impugnata riguardano altra ipotesi, la decisione in primo grado anche implicita RAGIONE_SOCIALE eccezioni, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE stesse: «In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il
giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedis ce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla RAGIONE_SOCIALE.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.)» Cass. Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, Rv. 644305 – 01).
Nel caso in giudizio le questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado (non esplicitamente o implicitamente respinte) sono state, specificamente, riproposte in appello come riporta la sentenza impugnata.
Comunque, anche qualora si ritenesse necessario l’appello incidentale, deve rilevarsi che nel processo tributario possono sussistere i presupposti della riqualificazione in termini di appello incidentale RAGIONE_SOCIALE questioni riproposte («Nel processo tributario d’appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell’eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell’appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l’appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell’appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente» Cass. Sez. 5, 24/06/2021, n. 18119, Rv. 661767 – 01).
Conseguentemente il giudice di appello ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulle questioni, ritenute assorbite in primo
grado, e riproposte specificamente in secondo grado dalla contribuente.
Con il secondo ed il terzo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 23, 24 e 32, d. lgs. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc . civ..
Il ricorrente prospetta l’illegittimità della prova documentale relativa a documenti prodotti tardivamente in primo grado ed espunti dal fascicolo, con la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato in quanto neanche l’appellante aveva prospettato l’uso della documentazione.
I motivi sono infondati, si trattano congiuntamente in quanto logicamente connessi.
Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi. (Cass. Sez. 5, 10/04/2024, n. 9635, Rv. 671039 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 17/11/2020, n. 26115, Rv. 659877 – 01).
Conseguentemente i documenti, tardivamente prodotti in primo grado, potevano utilizzarsi in secondo grado per la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, nel testo vigente all’epoca.
L’ultimo motivo risulta infondato (violazione e falsa applicazione degli art. 2712 e 2719 cod. civ. e art. 26 d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., fotocopie contestate degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE notifiche).
Nel ricorso per cassazione si prospetta la mancata produzione degli originali dopo il formale disconoscimento della conformità agli originali.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile in quanto non specifico.
Ad ogni modo, «In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della RAGIONE_SOCIALE produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n. 8604, Rv. 674477 – 01).
Nessuna specifica ragione risulta prospettata al momento del disconoscimento e neanche nel ricorso per cassazione (vedi anche Cass. Sez. 6, 11/10/2017, n. 23902, Rv. 646629 -02)
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta gli ulteriori motivi del ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME