Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3931 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5300/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALEAPULIA rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2245/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.2245/2021, depositata il 22 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale della Puglia, nel riformare la decisione dei giudici di prossimità, ha accolto l’appello proposto dal Consorzio di bonifica Terre D’Apulia avverso la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014 relativi a un fondo in agro Spinazzola; nel giudizio di appello la contribuente, per il tramite del proprio difensore, depositava, nel fascicolo processuale, una ‘nota di mera costituzione per accesso al fascicolo’ con la quale chiedeva di essere ammessa alla consultazione del fascicolo riservandosi, solo in un secondo momento, di integrare o, meglio, articolare le proprie difese. Circostanza, che, tuttavia, non depositava;
Il giudice del gravame ha considerato che: l’onere della prova dell’insussistenza del beneficio grava sul contribuente, il quale nella specie, non aveva fornito dimostrazione del fatto che il fondo non ricevesse alcun beneficio diretto dalle opere consortili, avendo prodotto nel primo grado una perizia priva di elementi concreti da quali inferire l’assenza dei benefici e contrastata dalla consulenza del consorzio acquisita ex art. 58, d.lgs. 546/92 dal collegio d’appello.
La contribuente ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della predetta decisione. Il consorzio replica con controricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo denuncia la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 16 -bis, 61 e 31 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 156, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111, comma 2, Cost.; per avere il Collegio d’appello erroneamente omesso la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di discussione, ancorché l’appello del consorzio contenesse l’istanza di trattazione di pubblica udienza.
2. La seconda censura denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 17bis , comma 8, d.lgs. 546/92, nonché motivazione errata o illogica>; per avere i giudici regionali omesso di scrutinare l’eccezione proposta con il ricorso originario con il quale si sosteneva che durante il temine per la mediazione sia l’ente impositore che l ‘agente della riscossione sono carenti del potere di porre in essere atti preordinati alla riscossione. Si osserva che con la nota di costituzione si dichiarava espressamente la devoluzione all’adita CTR anche delle questioni ed eccezioni non accolte dalla CTP.
Si afferma che, alla data della notifica dell’ingiunzione, 15 aprile 2016, la pregressa fase della mediazione concernente il ricorso reclamo avverso il sollecito di pagamento non si era conclusa, in quanto avviata solo in data 26 febbraio 2016. In particolare, si afferma che la disposizione citata non concerne esclusivamente il rapporto contribuente- ente impositore, ma è finalizzata attraverso la mediazione a neutralizzare durante la pendenza del termine per la mediazione, ogni effetto pregiudizievole al raggiungimento dell’accordo. Si tratta di una finalità pubblicistica deflattiva del contenzioso confermata dal comma 2 dell’art. 17 che prevede l’improcedibilità del ricorso quale sanzione sino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla sua notifica. Ad avviso dei ricorrenti, durante il temine per la mediazione sia l’ente impositore che la riscossione sono carenti del potere di porre in essere atti preordinati alla riscossione.
2.La prima censura è infondata.
2.1 In primo luogo, il ricorrente risulta carente di interesse, atteso che l’istanza di trattazione in pubblica udienza venne formulata dal Consorzio, il quale è l’unico legittimato a dolersi della decisione di procedere alla trattazione scritta della controversia.
2.2. In secondo luogo, nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza(Cass. n.950/20224; n. 20420/2024; Cass. n. 6033/2023).
2.3 . L’art. 27 d.l. n. 137/2020 (recante ‘Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19’) autorizzava, per i processi tributari, «Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto…». Il secondo comma stabiliva che «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di
memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia é rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio». Quindi, per i processi per i quali era stata richiesta la trattazione a udienza pubblica era praticabile la decisione allo stato degli atti, salvo che una delle parti non avesse insistito per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questa evenienza, però, ove non fosse stato possibile procedere al collegamento da remoto, si doveva disporre trattazione scritta, con fissazione di termini per memorie.
2.4. Orbene, la decisione della Commissione rispetta questa cornice normativa perché, come risulta dalla stessa sentenza nella quale non emerge la presentazione dell’istanza della parte costituita (Consorzio) con la quale si insisteva per la trattazione orale della controversia e, dunque, i giudici regionali hanno proceduto, ai sensi dell’art. 27 comma 2 d.l. n. 137/2020 e del decreto presidenziale n. 32/2020, alla trattazione scritta per l’udienza del 16 giugno 2021.
La seconda censura presenta plurimi profili di inammissibilità.
3.1.Anche a voler considerare l’atto depositato in appello dal consorziato come atto di costituzione, vale osservare che . Secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, lo scrutinio in appello delle questioni (domande o eccezioni che siano) non accolte dalla sentenza di primo grado postula, ai sensi dell’art 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, una “specifica” riproposizione di esse, vale a dire un’espressa riformulazione che, sia pure per relationem, non può essere ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale. Non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado, che comunque, nella specie, neppure sono riscontrabili nell’atto di accesso in esame (cfr. Cass. n.1030 del 10/01/2024;Cass. n. 6302 del 25/02/2022; Cass. n. 12191 del 18/05/2018; Cass. n. 25131 del 2016; Cass. n.30444 del 19/12/2017; Cass. n. 24267 del 2015 che richiama, tra le tante, Cass. n. 21506 del 2010, n. 15641 del 2005, n. 4625 del 2003, n. 3653 del 2001). Per orientamento consolidato di questa Corte, la riproposizione delle difese può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n. 12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n. 16360 del 2004; S.U.21.03.2019, n. 7940).
3.2. È sedimentato nella cornice della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la disciplina dettata dall’art. 346 c.p.c. fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle
domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all’art. 112 c.p.c. ( v. S.U. 21.03.2021, n. 7940).
3.3. Ne consegue che, l’, non integra affatto gli elementi costitutivi della riproposizione delle difese svolte in primo grado; segue l’inammissibilità della censura proposta, essendosi quindi formato il giudicato interno sulla questione.
3.4. La censura presenta altresì ulteriori profili di inammissibilità, in quanto formulata con struttura c.d. ‘mista’ deducendosi sia la violazione di legge che la carenza motivazionale della sentenza impugnata -con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.proc.civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma
e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. del 06/02/2024, n. 3397; Cass. n. 26874 del 23/10/2018; Cass. n. 7009 del 17/03/2017; Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio sostenute dal Consorzio che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della