Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16264 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24365/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1287/29/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 15/3/2016, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 24367/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1288/29/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 15/3/2016, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 9 maggio 2024;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udit o l’ AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO per la società ricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatto
Con avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, prima, RAGIONE_SOCIALE , d’ora in poi anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘la società’ o ‘la contribuente’ ), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconsiderò, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (Ires e Irap per il 2006), una serie di vicende poste in essere nell’ambito della riorganizzazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
Come risulta dall’avviso di accertamento, nel 2000, in forza della convenzione conclusa con il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), è stata affidata alla associazione temporanea di imprese ( ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), composta da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima società partecipata dal RAGIONE_SOCIALE), la realizzazione del ‘RAGIONE_SOCIALE Patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘, della durata di 60 mesi. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE firmò con il RAGIONE_SOCIALE dei nuovi contratti per la prosecuzione della sua attività nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE dei beni RAGIONE_SOCIALE.
Il 28 gennaio 2005 COGNOME trasferì a titolo oneroso a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento, a livello nazionale, RAGIONE_SOCIALE attività di lavori e servizi nel ramo dei beni RAGIONE_SOCIALE, oggetto della convenzione con il RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente, COGNOME fu posta in liquidazione volontaria (iniziata il 9 settembre 2005 e conclusasi il 30 dicembre 2005) e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
In data 22 dicembre 2005 fu trasferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ‘RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE‘, relativo alla realizzazione e manutenzione
di RAGIONE_SOCIALE tecnologici e di cogenerazione all’interno di edifici civili , del terziario e dei siti industriali (d’ora in poi, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ).
In relazione alla cessione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la liquidazione della RAGIONE_SOCIALE aveva consentito a RAGIONE_SOCIALE di dedurre fiscalmente la minusvalenza realizzata attraverso l’annullamento della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.420.256.
Rispetto alla cessione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio rilevò che la RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento del suddetto ramo per un importo pari ad euro 10.942.654 e aveva dedotto, per il periodo d’imposta 200 6, una quota di ammortamento pari ad euro 607.925 (1/18 del valore complessivo dell’avviamento).
Con gli avvisi di accertamento impugnati, l’Ufficio riprese a tassazione in capo a RAGIONE_SOCIALE ai fini Ires e Irap in relazione al 2006 l’importo di euro 607.925 (pari ad 1/18 del valore dell’avviamento relativo al RAGIONE_SOCIALE) dedotto da RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 2006, per violazione degli artt. 103 e 172 Tuir.
In particolare , secondo l’Ufficio gli atti di riorganizzazione del gruppo societario sarebbero stati privi di ragioni economiche, finalizzati solo a conseguire in capo a RAGIONE_SOCIALE la doppia deduzione RAGIONE_SOCIALE perdite in capo a RAGIONE_SOCIALE, con aggiramento del divieto del riporto RAGIONE_SOCIALE perdite fiscali pregresse dell’incorporante, in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir.
RAGIONE_SOCIALE impugnò con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Roma, che li respinse.
Su distinti appelli della contribuente, la C.T.R. confermò le sentenze di primo grado.
Avverso le sentenze di appello, la contribuente ha proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ciascuno a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con separati controricorsi.
Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato, in relazione a ciascun ricorso, una requisitoria scritta. La contribuente ha depositato distinte memorie difensive ex art. 378 c.p.c.
Diritto
I due ricorsi, sebbene proposti avverso due diverse sentenze, devono essere riuniti perché soggettivamente ed oggettivamente connessi, oltre ad avere la stessa struttura e ad essere affidati allo stesso numero di motivi.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazi one dell’art. 36 , comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) -Omessa individuazione degli elementi probatori dimostrativi del disegno elusivo ipotizzato dall’Ufficio’ , la società censura le sentenze impugnate per carenza di motivazione.
In particolare, la società si duole del fatto che la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a descrivere gli effetti fiscali della operazione posta in essere (cessione del ramo di azienda ‘ i ngegneria e RAGIONE_SOCIALE‘ da RAGIONE_SOCIALE), senza individuare l’operazione alternativa che si sarebbe dovuto attuare ai fini della ristrutturazione organizzativa del gruppo societario.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, 2727 e 2729, comma 1 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -Errato governo dei princìpi generali in tema di onere della prova in relazione alla valutazione della sussistenza del disegno elusivo ipotizzato dall’Ufficio’ , la società censura le sentenze impugnate perché violerebbero i criteri normativi di riparto dell’onere della prova.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe posto in capo alla società l’onere di dimostrare in giudizio il carattere non elusivo della cessione di ramo d’azienda posta in essere, mentre sarebbe spettato all’Ufficio
provare il carattere elusivo della stessa previo confronto con l’operazione alternativa assunta come non elusiva.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 37 bis comma 5 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di seconde cure ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento nonostante l’omessa individuazione di una operazione fisiologica effettivamente alternativa a quella posta in essere dalle parti (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. )’ , la società censura le sentenze impugnate perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse avverso gli avvisi di accertamento notificati dall’Ufficio, non avrebbe ro dato alcuna risposta alle deduzioni difensive secondo le quali le operazioni negoziali che l’Ufficio adduceva quali fisiologiche (la fusione di RAGIONE_SOCIALE e quella di RAGIONE_SOCIALE) avrebbero comportato un assetto organizzativo del gruppo societario completamente diverso rispetto a quello da esso perseguito, volto non alla concentrazione in capo ad un unico soggetto imprenditoriale di tutte le attività del gruppo, bensì alla razionale separazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attività economiche rispettivamente esercitate ( l’attività riguardante i beni RAGIONE_SOCIALE, la prima; l’attività relativa al ramo ‘ingegneria e RAGIONE_SOCIALE‘ , la seconda).
Anzi: la motivazione carente RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate si sarebbe appiattita sulla motivazione carente degli avvisi di accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di seconde cure considerato come ‘duplicato’ e quindi ‘indebito’ il vantaggio fiscale derivante da due vicende completamente distinte e separate quali la svalutazione della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE (cui è stata attribuita rilevanza fiscale in anni antecedenti a quello accertato ) e l’acquisto a titolo oneroso del ramo d’azienda ingegneria e RAGIONE_SOCIALE (cui è
seguita la deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento dell’avviamento registrato in sede di acquisto) (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , la società censura le sentenze impugnate perché queste ultime avrebbero aderito alla ricostruzione dell’Ufficio secondo la quale RAGIONE_SOCIALE, deducendo le quote di ammortamento del ramo di azienda acquistato da RAGIONE_SOCIALE, avrebbe duplicato i vantaggi fiscali, visto che in precedenza la stessa RAGIONE_SOCIALE avrebbe proceduto a svalutare la sua partecipazione in RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, la svalutazione fiscale della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE sarebbe autonoma ed indipendente rispetto alla deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del ramo di azienda ceduto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che non si potrebbe parlare di una duplicazione del vantaggio fiscale.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere i giudici di seconde cure ritenuto provato il conseguimento da parte della società di un ‘indebito vantaggio fiscale’ sulla base di elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ , la società censura le sentenze impugnate per avere qualificato come indizi gravi, precisi e concordanti elementi privi degli indicati caratteri, al fine di concludere che l’unico scopo perseguito dalla società fosse quello di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Il primo e il terzo motivo, che in virtù della loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi.
6.1. Le sentenze impugnate non hanno esaminato adeguatamente le ragioni, rappresentate dalla società, della cessione del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘ da RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, se gli elementi portati dall’ufficio a sostegno della tesi della elusività della cessione del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE sono sufficienti e ‘reggono’ al vaglio giurisdizionale, considerando che i giudici di merito hanno accertato che COGNOME non
esercitava altre attività al di fuori di quelle legate ai beni RAGIONE_SOCIALE trasferite a RAGIONE_SOCIALE e che subito dopo la cessione del ramo d’azienda a RAGIONE_SOCIALE era stata messa in liquidazione, lo stesso discorso non può farsi con riferimento alla cessione del ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, le sentenze impugnate, per quanto riguarda la cessione di ramo d’azienda da ultimo citata, si limitano ad affermarne l’elusività sulla sola base di un rilevato risparmio fiscale rispetto all’operazione alternativa, ritenuta fisiologica, della fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE.
Nonostante le sollecitazioni della contribuente, non hanno spiegato i motivi per i quali l’unica operazione fisiologica per la ristrutturazione organizzativa del gruppo societario sarebbe stata la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE.
La società, infatti, ha dedotto nel corso del giudizio che la legittima volontà del gruppo non era quella di concentrare tutte le attività economiche del gruppo in capo a RAGIONE_SOCIALE, bensì (con riferimento specifico ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) quella di lasciare in capo a RAGIONE_SOCIALE il ramo ‘beni RAGIONE_SOCIALE‘ e di trasferire in capo a RAGIONE_SOCIALE solo il ramo ‘ingegneria e RAGIONE_SOCIALE‘ .
Si tratta di una giustificazione ragionevole, rispetto alla quale la RAGIONE_SOCIALE ha omesso qualsiasi approfondimento istruttorio e valutativo, teso, ad esempio, a verificare la perdurante (almeno per un apprezzabile periodo di tempo) operatività di RAGIONE_SOCIALE nel ramo dei beni RAGIONE_SOCIALE dopo la cessione del ramo d’azienda ‘ ingegneria e RAGIONE_SOCIALE ‘ a RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, se risultasse riscontrata da elementi concreti la dichiarata volontà del gruppo di lasciare RAGIONE_SOCIALE nel campo dei beni RAGIONE_SOCIALE e affidare le altre attività economiche (relative anche al ramo ‘ingegneria e RAGIONE_SOCIALE‘ ) a RAGIONE_SOCIALE, il trasferimento di ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non potrebbe dirsi elusivo.
6.2. Le sentenze impugnate, dunque, devono essere cassate, con rinvio RAGIONE_SOCIALE cause alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
del Lazio che, in diversa composizione, provvederà ad accertare, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite dalla società in merito alla volontà del gruppo, legittimamente perseguita, di non concentrare in un unico soggetto tutte le attività economiche e di lasciare a RAGIONE_SOCIALE il ramo dei beni RAGIONE_SOCIALE e affidare a RAGIONE_SOCIALE (anche) il ramo ‘ingegneria e RAGIONE_SOCIALE‘ , se l’operazione posta in essere col trasferimento del ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE abbia inteso o meno perseguire esclusivamente un vantaggio fiscale.
Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2024.