Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., con l’ avv. NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 4136/21 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria e depositata in data 20 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Con apposito avviso l’Agenzia accertava , a carico della società oggi controricorrente, maggior imposta relativamente all’anno d’imposta 2008 per aver disconosciuto fra l’altro, per quanto qui
Deduzione perdite
ancora rileva, la deducibilità delle perdite relative ad anni pregressi.
La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con riguardo alla già ammessa utilizzabilità delle perdite suddette come richiamata dalla sent. CTR n. 3249/17.
La CTR confermava la sentenza di primo grado essenzialmente sulla base della già richiamata decisione n. 3249/17.
L’Agenzia ha proposto così ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo mezzo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulle contestazioni proprie dell’atto d’appello, dal momento che lungi dall’occuparsi del merito delle stesse, la sentenza della CTR si sia limitata a considerare possibile per il giudice motivare tramite rinvio ( ob relationem ) ad altra pronuncia (la sent. n. 3249/17 della stessa CTR, come fatto dal primo giudice).
2 . Col secondo motivo l’Agenzia denuncia il vizio di motivazione apparente.
Va pregiudizialmente dato atto che la sentenza CTR n. 3249/17, su cui si fonda (in parte) la decisione di primo grado, è oggetto di ricorso (distinto con R.G. n. 16693/18), in decisione in questa stessa camera di consiglio. Poiché gli accertamenti relativi a quest’ultima controversia, alla luce del contenuto dei motivi sopra esposti, sono pregiudiziali rispetto alla decisione della presente controversia, questa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esito definitivo della causa iscritta al n. RG 16693/18.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025