Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18077/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende e contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO LAZIO n. 487/13/23 depositata il 01/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 487/13/23 del 01/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6423 del 05/03/2020, accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 57/62/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la questione ancora all’esame della CGT2 a seguito del rinvio della Corte di cassazione era quella relativa all’eventuale sussistenza di un legittimo affidamento, questione riproposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, e non esaminata nel giudizio d’appello, in quanto la predetta società era risultata totalmente vittoriosa.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia (di seguito PDA), opposta dal contribuente con istanza del 16/05/2025.
Il P.G. depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto il rinvio dell’adunanza al fine di procedere a conciliazione della controversia.
La causa va, dunque, rinviata al fine di consentire la definizione della lite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 29/01/2026. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025. Il Presidente NOME COGNOME