Rinvio per Conciliazione: La Cassazione Sospende il Giudizio Fiscale
Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha messo in luce l’importanza degli strumenti di definizione alternativa delle controversie, anche quando un contenzioso raggiunge il massimo grado di giudizio. La Corte ha infatti concesso un rinvio per conciliazione in una causa che vedeva contrapposti l’Amministrazione Finanziaria e un operatore turistico estero, sospendendo di fatto il processo per permettere alle parti di trovare un accordo.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’ente fiscale nei confronti di una società di viaggi e turismo canadese. L’ente contestava alla società un rimborso IVA, relativo all’anno d’imposta 2008, ritenuto indebitamente percepito. Secondo l’amministrazione, infatti, tale rimborso non era dovuto alle agenzie di viaggi e turismo non stabilite nel territorio dell’Unione Europea.
La società contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, ottenendo ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Quest’ultima, con la sentenza oggetto del ricorso in Cassazione, aveva respinto le argomentazioni dell’ente fiscale.
Di fronte a questa decisione, l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta: Istanza Congiunta e Rinvio per Conciliazione
Il colpo di scena è avvenuto poco prima dell’udienza fissata davanti ai giudici di legittimità. Le parti in causa hanno depositato un’istanza congiunta, manifestando la volontà comune di definire la controversia attraverso una conciliazione.
Questo strumento, previsto dalla legge, consente al contribuente e all’ente fiscale di trovare un accordo per chiudere il contenzioso, evitando i tempi e i costi di un giudizio. L’istanza congiunta testimonia l’avvio di un dialogo costruttivo tra le parti, finalizzato a una soluzione bonaria della lite.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della richiesta, ha emesso un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non definisce il merito della causa ma ne governa lo svolgimento procedurale. La motivazione alla base della decisione è stata semplice e pragmatica: accogliere la volontà delle parti e concedere loro il tempo necessario per perfezionare l’accordo di conciliazione.
I giudici hanno quindi deciso di rinviare la causa a una nuova udienza, da tenersi a distanza di alcuni mesi, per verificare l’esito delle trattative. Questa decisione dimostra una chiara apertura della giurisprudenza verso le soluzioni alternative delle liti, riconoscendone l’efficacia e l’utilità nel sistema giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame, pur essendo di natura puramente procedurale, offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione è percorribile in ogni stato e grado del processo tributario, compreso il giudizio di cassazione. In secondo luogo, evidenzia come la collaborazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria possa portare a una risoluzione più rapida ed efficiente delle controversie.
Per le imprese e i professionisti, questa pronuncia è un promemoria dell’importanza di valutare sempre la possibilità di un accordo con l’ente fiscale, anche quando le proprie ragioni appaiono solide. Il rinvio per conciliazione concesso dalla Suprema Corte non è solo una pausa nel processo, ma un’opportunità strategica per entrambe le parti di raggiungere un risultato certo e condiviso, evitando le incertezze di una decisione giudiziale definitiva.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha rinviato la causa?
La Corte ha rinviato la causa per accogliere un’istanza congiunta presentata dalle parti, le quali hanno chiesto tempo per definire la controversia attraverso un accordo di conciliazione.
Che cos’è un’ordinanza interlocutoria?
È una decisione non definitiva con cui il giudice regola lo svolgimento del processo, senza pronunciarsi sul merito della questione. In questo caso, ha disposto il rinvio dell’udienza.
Qual era l’oggetto principale della controversia fiscale?
La controversia verteva sulla legittimità di un rimborso IVA ottenuto da un’agenzia di viaggi e turismo non stabilita nell’Unione Europea, che l’Amministrazione Finanziaria riteneva non dovuto e aveva richiesto indietro tramite un avviso di accertamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29902 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13136/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
TRANSAT RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 7268/20/16 depositata il 23/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7268/20/16 del 23/11/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava
l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
TTC resisteva con controricorso.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, in data 28/10/2025, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale chiedono un rinvio per definire la conciliazione della presente controversia.
La causa va, dunque, rinviata a nuova udienza tenuto conto dei tempi delineati dagli istanti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
del 29/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME