Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30306/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME EMAIL, COGNOME NOME EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 638/2021 depositata il 03/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna ( hinc : CTR), con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un atto di recupero del credito IVA.
Contro la sentenza della CTR ECS ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
3 . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
…
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto di recupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa -violazione della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
In via preliminare occorre evidenziare come la decisione del presente ricorso riguardi (anche) questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza 22/03/2024, n. 7829.
3.1. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.