Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30306/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMEEMAIL), COGNOME NOME NOMEEMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 638/2021 depositata il 03/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna ( hinc : CTR), con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : RAGIONE_SOCIALE) contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un atto di recupero del credito IVA.
Contro la sentenza della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
3 . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
…
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto di recupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa -violazione della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti in appello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
In via preliminare occorre evidenziare come la decisione del presente ricorso riguardi (anche) questioni sottoposte all’esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza 22/03/2024, n. 7829.
3.1. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in data successiva alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte in merito alle questioni rimesse con l’ordinanza n. 7829/2024.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.