Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22822 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
RINVIO A NUOVO RUOLO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIFENSORE
sul ricorso iscritto al n. 8242/2019 del ruolo generale, proposto
DA
(1) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Grassano (MT) il DATA_NASCITA, (2) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Matera il DATA_NASCITA, entrambi residenti a Matera, alla INDIRIZZO, rappresentate e difese, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO
– RICORRENTI –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di delibera della Giunta comunale n. 129/2019, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza n. 422/02/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 11 settembre 2018, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 30 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
UDITO il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 29 aprile 2024, non opponendosi alla richiesta di rinvio del giudizio.
CONSIDERATO CHE
oggetto del contendere è il diniego del rimborso opposto dal Comune di Matera alla richiesta delle ricorrenti di restituzione della somma di 443,25 €, a favore di NOME COGNOME, che costituiva parte della somma versata a titolo di IMU per l’anno di imposta 2012 sull’unità immobiliare concessa in comodato da NOME COGNOME a favore di NOME COGNOME, la quale successivamente era divenuta titolare del diritto di abitazione sul predetto bene, costituente abitazione principale, a seguito di assegnazione da parte del Tribunale di Matera, giusta decreto di omologazione della separazione con il coniuge;
la Commissione regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dal Comune di Matera avverso la sentenza n. 475/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Matera, dichiarando non dovuto il rimborso;
con ricorso notificato, in data 8/13 marzo 2019, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di impugnazione, successivamente illustrato con memorie depositate il 24 settembre 2021 ed il 17 maggio 2024;
il Comune resisteva con controricorso notificato in data 11/15 aprile 2019, depositando in data 29 settembre 2021 memoria.
RILEVATO CHE:
è pervenuta in cancelleria istanza, da parte del Sindaco del Comune di Matera del 9 maggio 2024, di interruzione del giudizio in ragione del sopravvenuto collocamento a riposo a far data dal 1° aprile 2024 dell’AVV_NOTAIO, difensore del Comune, come documentato con attestato di servizio del 6 maggio 2024;
RITENUTO CHE:
può farsi applicazione anche nella fattispecie in rassegna dell’orientamento di questa Corte (adottato in caso di sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore della parte o di cancellazione dall’Albo professionale), secondo cui il dedotto evento non comporta l’interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 -01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 -01¸ Cass., Sez. III, 28 aprile 2023., n. 11300 cit.);
tale ultima pronuncia ha chiarito che « le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla parte interessata del venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altro canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui
inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 -01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 -01)» (così Cass., Sez. III, 28 aprile 2023., n. 11300 cit.).
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.