Rinvio a nuovo ruolo: l’effetto della rottamazione sul processo tributario
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la nota ‘rottamazione quater’, può avere effetti diretti e significativi sui processi tributari in corso. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione illustra chiaramente come la scelta del contribuente di definire in modo agevolato il proprio debito porti a un rinvio a nuovo ruolo della causa, congelando di fatto il giudizio di merito in attesa degli sviluppi della procedura di pagamento. Questo provvedimento evidenzia la prevalenza della volontà di conciliazione tra Fisco e contribuente rispetto alla prosecuzione del contenzioso.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore dei servizi aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso era diretto contro l’Amministrazione Finanziaria. Durante il procedimento, la società ricorrente ha presentato documentazione attestante la propria adesione alla cosiddetta ‘rottamazione quater’, un condono fiscale che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. La società ha scelto la via del pagamento dilazionato, come confermato sia dalle quietanze di versamento prodotte sia da una nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che comunicava i piani di rateizzazione.
La decisione della Cassazione e il rinvio a nuovo ruolo
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione, V Sezione Civile, non è entrata nel merito del ricorso. Invece di decidere se la sentenza di secondo grado fosse corretta o meno, ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con tale provvedimento, i giudici hanno deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo. In termini pratici, il processo è stato sospeso e tolto dal calendario delle udienze. La sua trattazione è stata posticipata a una data da destinarsi, in attesa che la procedura di pagamento rateale intrapresa dalla società si concluda.
Le motivazioni
La motivazione alla base del rinvio a nuovo ruolo è di natura prettamente procedurale e pragmatica. La Corte ha rilevato che la causa principale del contendere, ovvero l’esistenza e la quantificazione del debito tributario, è attualmente oggetto di una procedura di definizione agevolata. Il contribuente ha manifestato la volontà di estinguere il debito e ha già iniziato a versare le rate secondo il piano concordato con l’Amministrazione Finanziaria. Proseguire con il giudizio di merito sarebbe quindi antieconomico e potenzialmente inutile. Se il contribuente dovesse completare con successo tutti i pagamenti, la materia del contendere verrebbe a cessare, estinguendo di fatto la lite. Solo in caso di mancato pagamento e decadenza dal beneficio della rottamazione, il giudizio riprenderebbe il suo corso per accertare la fondatezza delle pretese originarie.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza tributaria: le procedure di definizione agevolata hanno la precedenza sul contenzioso. Il rinvio a nuovo ruolo rappresenta lo strumento processuale più idoneo per gestire queste situazioni, evitando di emettere sentenze su debiti che potrebbero essere estinti per altra via. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a una rottamazione può offrire un’immediata tregua dal processo, sospendendone i costi e le incertezze. Per l’Amministrazione Finanziaria, si tratta di un meccanismo che favorisce l’incasso, seppur in forma agevolata, rispetto ai lunghi e incerti tempi della giustizia. La decisione, pur non essendo definitiva, orienta la gestione delle liti pendenti in cui interviene una sanatoria, privilegiando la soluzione conciliativa rispetto a quella giudiziale.
Cosa significa ‘rinvio a nuovo ruolo’ in un processo?
Significa che il processo viene sospeso e tolto dal calendario delle udienze per essere riprogrammato in una data futura. È una decisione procedurale presa in attesa che si verifichi un determinato evento, come in questo caso il completamento dei pagamenti di una sanatoria.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso per il rinvio a nuovo ruolo in questo caso specifico?
La Corte ha rinviato la causa perché la società ricorrente ha aderito alla ‘rottamazione quater’, iniziando a pagare il debito fiscale in forma rateale. Il giudizio è stato quindi sospeso in attesa di vedere se il debito verrà estinto attraverso questa procedura agevolata, il che renderebbe inutile proseguire la causa.
L’adesione alla ‘rottamazione quater’ blocca automaticamente un processo tributario?
Basandosi su questa ordinanza, l’adesione non determina un blocco automatico, ma costituisce il presupposto fondamentale per cui il giudice, una volta informato, dispone la sospensione del processo tramite il rinvio a nuovo ruolo, in attesa dell’esito della procedura di pagamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29059 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
Oggetto: rinvio a uovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29722/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2098/08/2021 depositata in data 22/04/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-il ricorrente ha depositato con memoria ex art. 380 c.p.c. documentazione dalla quale si evince la sua adesione alla c.d. rottamazione quater, optando il contribuente per il pagamento dilazionato; è parimenti in atti nota dell’RAGIONE_SOCIALE che ha comunicato al ricorrente i piani di rateizzazione; sono pure in atti quietanze dei versamenti effettuati;
a fronte di ciò, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del completamento dei pagamenti ancora dovuti in forza della adesione di cui sopra;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.