Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Oggetto: Tributi – Operazioni soggettivamente inesistenti – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 650/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 67/02/15, depositata il 5 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO per la ricorrente nonché l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 67/02/15 del 05/06/2015 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano (di seguito CT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 110/02/13 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (di seguito CT1), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006 .
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo state ritenute tali gli acquisti di autovetture effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 18/09/2023, la società contribuente ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso, in attesa della definizione del giudizio, chiamato davanti a questa Corte all’udienza del 12/09/2023, relativo ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale responsabile solidale di RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto la medesima IVA richiesta nel presente giudizio.
1.1. Il menzionato procedimento connesso risulta essere stato rinviato a nuovo ruolo da questa stesa Corte con ordinanza interlocutoria n. 28123 del 05/10/2023.
1.2. Appare, pertanto, opportuno rinviare anche la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023.