Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 128/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 658/2022 depositata il 19/05/2022.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Sentiti l’AVV_NOTAIO per la ricorrente e gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME per delega dell’AVV_NOTAIO per il controricorrente;
RILEVATO CHE
Con NUMERO_DOCUMENTO per l’anno di imposta 2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava a COGNOME NOME, limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da COGNOME NOME, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE.
Tali contestazioni si riferivano ai fatti di cui all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso a carico di COGNOME NOME per l’anno di imposta 2011, ed allegato all’atto di contestazione sanzioni.
La società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME NOME, era risultata coinvolta in un processo di intermediazione illecita di manodopera, che aveva determinato evasioni fiscali e contributive.
COGNOME NOME impugnava quest’atto, deducendo in primo luogo il difetto di motivazione dell’atto e, nel merito, di non avere partecipato in alcun modo al disegno frodatorio posto in essere da RAGIONE_SOCIALE, e di non averne ricavato alcun ritorno economico.
Con sentenza n. 85/2018 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.
L’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe la quale osservava che l’atto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, soggetto portatore di un interesse ad attenuare in qualche modo la propria posizione processuale.
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Davanti a questa Sezione pendono altri giudizi che vedono come parte NOME COGNOME COGNOME segnatamente:
RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO , attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni già contestate (in forza degli avvisi NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) alla società in concorso con NOME COGNOME in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73;
RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per gli anni 20092010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e assunto coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate alla società e ad NOME COGNOME, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società;
RG n. NUMERO_DOCUMENTO , attinente all’atto di contestazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di commercialista di RAGIONE_SOCIALE e coautore RAGIONE_SOCIALE violazioni già contestate (con atti NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) alla società in concorso con NOME COGNOME, attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il COGNOME ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 27066/2018 e trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE cause.
Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 pubblicate l’8.4.2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.
Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate.
p.q.m.
dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelle iscritte RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 27066/2018.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2024