Rinvio a Nuovo Ruolo: Quando la Definizione Agevolata Sospende il Giudizio
L’ordinanza interlocutoria n. 3058/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sulle dinamiche processuali, in particolare sul rinvio a nuovo ruolo di una causa tributaria. La vicenda evidenzia come le procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotte dal legislatore per ridurre il contenzioso, possano influenzare direttamente l’iter giudiziario, fino a sospenderlo in attesa di certezze. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
La Controversia Fiscale all’Origine del Caso
La questione nasce da un avviso di accertamento notificato a un contribuente, con il quale l’Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, costi relativi all’acquisto di carburante e premi assicurativi. Secondo il Fisco, tali spese non erano state idoneamente documentate e, per quanto riguarda le assicurazioni, erano state dedotte per un importo relativo a un’annualità d’imposta diversa.
Il contribuente impugnava l’atto, ma il suo ricorso veniva rigettato in primo grado. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) accoglieva parzialmente l’appello. La CTR respingeva le doglianze sulla presunta assenza di firma sull’atto e sulla violazione del contraddittorio, ma accoglieva il motivo relativo alla quantificazione degli interessi. Secondo i giudici d’appello, l’omessa indicazione della procedura di calcolo degli interessi non aveva permesso al contribuente di verificare la correttezza delle somme richieste, rendendo fondata la sua contestazione su quel punto.
Il Giudizio di Cassazione e l’Impatto della Definizione Agevolata
Insoddisfatta della decisione della CTR, l’Amministrazione Finanziaria presentava ricorso per cassazione, basato su un unico motivo. Il contribuente resisteva con un controricorso, proponendo a sua volta un ricorso incidentale articolato in cinque motivi.
Tuttavia, un elemento esterno e decisivo è intervenuto a modificare il corso del processo. La controversia in esame risultava inserita in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione, ai sensi di una specifica norma (art. 40, comma 3, del d.L. n. 13 del 2023) volta a favorire l’estinzione dei giudizi di legittimità attraverso procedure di definizione agevolata.
Le Motivazioni: la Scelta del Rinvio a Nuovo Ruolo
La Corte di Cassazione, prima di procedere all’analisi dei motivi di ricorso, ha dovuto prendere atto di questa circostanza. Dalle informazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, però, non emergeva con la necessaria chiarezza se la procedura di definizione della lite si fosse effettivamente perfezionata. La semplice inclusione del caso in un elenco non costituiva prova certa dell’avvenuta definizione.
Di fronte a questa incertezza, i giudici hanno ritenuto necessario e opportuno non decidere la causa. La Suprema Corte ha quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento. Questa scelta ha uno scopo preciso: consentire all’Amministrazione Finanziaria di fornire informazioni puntuali e definitive riguardo al perfezionamento o meno della definizione agevolata. Solo una volta chiarito questo aspetto preliminare, la Corte potrà decidere se dichiarare l’estinzione del giudizio o procedere con l’esame del merito dei ricorsi.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria in esame dimostra il pragmatismo della Corte di Cassazione di fronte all’intersecarsi di norme processuali e sostanziali. La decisione di un rinvio a nuovo ruolo non è una mera dilazione dei tempi, ma un atto necessario per garantire l’economia processuale e il corretto funzionamento della giustizia. Evita di impegnare la Corte in una complessa disamina di merito su una controversia che potrebbe già essere stata risolta in via stragiudiziale. La palla passa ora all’Amministrazione Finanziaria, che dovrà fornire i chiarimenti richiesti per determinare il destino finale del processo.
 
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha deciso per il rinvio a nuovo ruolo invece di giudicare il caso?
La Corte ha rinviato la causa perché, pur essendo inserita in un elenco per la definizione agevolata, non vi era la prova chiara e definitiva che tale procedura di definizione della controversia si fosse perfezionata. Il rinvio serve ad acquisire questa informazione cruciale.
Qual era l’oggetto iniziale della disputa tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria?
La disputa verteva su un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione costi per carburante e assicurazioni, ritenendoli non idoneamente documentati o dedotti in un anno d’imposta errato.
Cosa aveva stabilito la Commissione Tributaria Regionale?
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, annullando la pretesa relativa agli interessi perché l’Amministrazione Finanziaria non aveva specificato la procedura di calcolo, impedendo così al contribuente di verificarne la correttezza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3058  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
Oggetto: rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9165/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE  con  domicilio  eletto  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO  (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso per cassazione, domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL).
contro
ricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2661/23/2021 depositata in data 27/09/2021;
Udita  la relazione della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 01/02/2024;
Rilevato che:
-Manca NOME impugnava l’ avviso  di  accertamento  notificatogli con il quale erano recuperate a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP spese relative all’acquisto di carburante in quanto non idoneamente documentate e primi di assicurazione dedotti interamente anche per l’importo di competenza di altro anno di imposta;
-il giudice di primo grado rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-la CTR pugliese accoglieva parzialmente l’impugnazione, rigettando la ragione di doglianza incentrata sul difetto di firma dell’atto impugnato e l’eccezione relativa alla violazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale e accogliendo il motivo di ricorso relativo alla quantificazione degli interessi e all’omessa indicazione della procedura di calcolo; secondo il giudice dell’appello con tali omissioni il contribuente non era stato in grado di conoscere e dunque di contestare l’eventuale incongruenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste a tali titoli o la erroneità del calcolo, non risultando idonea a tali fini la mera indicazione dell’importo globale dovuto;
-ricorre  a  questa  Corte  l’Amministrazione  finanziaria  con  atto affidato a un motivo di impugnazione; il contribuente resiste con controricorso  e  propone  ricorso  incidentale  articolato  in  cinque motivi;
Considerato che:
– la presente controversia risulta inserita nell’elenco trasmesso a questa Corte dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.L n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
 peraltro,  dalle  informazioni contenute in tale elenco non risulta con chiarezza l’avvenuta definizione della controversia;
conseguentemente, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire all’Amministrazione finanziaria di fornire informazioni puntuali in ordine al regolare perfezionamento o meno della definizione in argomento;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023, riconvocato il Collegio in data