Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6158 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5683/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 31/10/2018 in persona del liquidatore pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5969/14/2022 depositata in data 07/09/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 16/10/2023;
Considerato che:
-il liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata il 31.10.2018, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per iva riferita all’ anno 2015, in forza dell’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
-i giudici della CTP accoglievano il ricorso, ritenendo che, a fronte della mancata allegazione della segnalazione da cui era scaturito l’accertamento, la società ricorrente aveva addotto una serie di elementi indiziari che denotavano la mancata consapevolezza dell’altrui comportamento di frode al l’Amministrazione finanziaria; l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, allegando le predette segnalazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditte emittenti le fatture;
-la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’ impugnazione;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi; la società resiste con proprio controricorso;
Rilevato che:
-il ricorso risulta notificato in data 7 marzo 2023; la pronuncia impugnata è stata depositata in data 7 settembre 2022 e quindi, in difetto di notifica della stessa, il termine per la sua impugnazione veniva a scadere naturalmente il 7 marzo 2023;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2 -peraltro, in forza del comma 199 della L. n. 197 del 2022, applicabile al caso di specie, secondo il quale ‘sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la
data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023″, la costituzione con controricorso della società contribuente, avvenuta in data 9 ottobre 2023, è tempestiva;
-nondimeno, rileva il Collegio che la detta costituzione in giudizio ha avuto luogo quando era già stata, per errore, fissata l’adunanza camerale del 14 settembre 2023 per la decisione della controversia senza che parte controricorrente, non per sua colpa, abbia quindi avuto notizia della fissazione in parola e senza sia stata la stessa messa in grado, per conseguenza, di depositare memoria;
-in forza di ciò, la causa allo stato non può essere decisa e va rinviata a nuovo ruolo, onde fissarsi nuova adunanza camerale della quale sarà data comunicazione alle parti costituite;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023, riconvocato il Collegio il 16