Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto: Tributi – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8933/2013 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la decisione della Commissione tributaria centrale – Sezione di Napoli n. 545/11/12, depositata il 13 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decisione n. 545/11/12 del 13/02/2012 la Commissione tributaria centrale -Sezione di Napoli (di seguito CTC) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione n. 126/01/96 della Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) nei confronti della decisione della Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato estinto il ricorso della società contribuente.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione di IVA con riferimento all’anno d’imposta DATA_NASCITA.
1.2. La CTC respingeva la domanda del contribuente evidenziando che RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 19/12/2001 ed aveva quale legale rappresentante NOME COGNOME, sicché il ricorso era inammissibile.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO, già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 20154 del 22/03/2021, questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto del ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e rinviava a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza n. 6548/05/22 del 07/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha disposto la revocazione della sentenza n. 545/11/12 della CTC impugnata in questa sede.
1.1. Con nota depositata in data 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto un rinvio del presente giudizio in ragione dell’impugnazione in cassazione della menzionata sentenza di revoca n. 6548/05/22, giudizio iscritto al R.G. n. 29402/2022, la cui trattazione non è stata ancora fissata.
1.2. Tenuto conto dell’opportunità di procedere alla trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE due controversie, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2023.