Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25160 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15791/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 48/2024, depositata il 3 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio dell’11 settembre 2025 .
FATTI DI CAUSA
1. -Nei confronti di NOME COGNOME veniva iscritto un pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell’art. 72 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per una serie di crediti erariali, molti dei quali di natura tributaria. Il pignoramento in discorso indicava, quali atti da questo presupposti, una alcune di cartelle di pagamento, nonché tre avvisi di accertamento esecutivi, emessi e notificati dall’Amministrazione fiscale (n. NUMERO_DOCUMENTO/2016, n. TK7011002948/2016 e n. TK7011004995/2016), cui erano seguite intimazioni di pagamento, notificate dall’ Agente della riscossione, di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Il pignoramento esattoriale aveva a oggetto un credito vantato dal debitore esecutato nei confronti di una compagnia di assicurazioni per prestazioni pecuniarie da questa dovute.
Il contribuente impugnava l’atto di pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
La Commissione adita, con sentenza n. 16280/23/2019 depositata in data 28 novembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti recati dalle cartelle esattoriali oggetto della richiesta di adesione alla c.d. ‘rottamazione bis ‘. Per il resto veniva invece accolto il ricorso introduttivo, stante la mancata prova dell’avvenuta e valida notificazione degli atti presupposti del pignoramento esattoriale, quali le ulteriori cartelle esattoriali, non beneficiat e della ‘rottamazione’ , e gli avvisi di accertamento esecutivi.
-Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello.
Resisteva il contribuente con appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 48/2024 depositata in data 3 gennaio 2024, respingeva l’appello erariale e compensava le spese di lite.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero Ha depositato una requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va osservato che in relazione alla causa in oggetto la Cancelleria ha individuato un altro procedimento (ricorso RG. n. 15624/2024 COGNOME NOME contro Agenzia delle entrate) avente ad oggetto lo stesso provvedimento qui impugnato.
Va pertanto disposto il rinvio al nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta dei due procedimenti.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione