Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Oggetto : Tributi – Studi di settore
Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10810/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Lapedona INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 377/04/15, depositata il 27 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 377/04/15 del 27/11/2015, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 194/01/10 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 2.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ovvero la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appel lo proposto tardivamente in data 23/03/2011, a fronte di un termine lungo decorrente dal 20/09/2010.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, da un lato, erroneamente attribuito alle risultanze RAGIONE_SOCIALE studio di settore i connotati della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e, dall’altro, disatteso senza alcuna motivazione i rilievi mossi dal contribuente.
1.2 . Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 62 bis e 62 sexies , comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, dell’art. 11 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. con modif. nella l. 27 aprile 1989, n. 154, degli artt. 3 e 10 della l. 8 maggio 1998, n. 146 e della circolare ministeriale n. 5/E del 2008, per non essere stato l’accertamento motivato con specifico riferimento alle ragioni del contribuente, indicate sommariamente.
la decisione in ordine al primo motivo di ricorso impone l’esame del fascicolo d’ufficio, di cui va disposta l’acquisizione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023.