Rinunzia al Ricorso: Quando l’Appellante Fa un Passo Indietro
Nel complesso mondo del contenzioso, non tutte le battaglie legali arrivano a una sentenza finale. A volte, una delle parti può decidere di fare un passo indietro. È ciò che è accaduto in un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione, dove l’Agenzia delle Entrate ha scelto la via della rinunzia al ricorso, portando alla chiusura anticipata del procedimento. Questa ordinanza offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso Catastale Interrotto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento in materia di classamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di leasing. La società aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Non soddisfatta, l’Amministrazione Finanziaria aveva deciso di portare la questione fino in Cassazione, proponendo un ricorso basato su tre motivi. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso nella camera di consiglio, è avvenuto un colpo di scena: l’Ufficio ha depositato un atto formale di rinunzia al ricorso.
La Decisione della Corte: Conseguenze Dirette della Rinunzia al Ricorso
Di fronte alla rinuncia ritualmente depositata dalla parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. La decisione è stata netta e procedurale: dichiarare l’estinzione del giudizio.
Questo significa che il processo davanti alla Cassazione si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito della questione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, favorevole alla società di leasing, è così diventata definitiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono estremamente lineari e si fondano su due punti principali.
In primo luogo, l’atto di rinuncia è stato presentato formalmente e prima dell’udienza, rispettando quindi le procedure previste. Questo atto unilaterale è sufficiente per innescare l’effetto estintivo del giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che non era necessario prendere alcuna decisione in merito alle spese legali del giudizio di Cassazione. La ragione è semplice: la società contribuente, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, non si era costituita in giudizio per difendersi, rimanendo quindi ‘intimata’. In assenza di una parte attiva che ha sostenuto costi per la difesa in quella fase, non vi è luogo a una condanna alle spese.
Conclusioni
La decisione in esame mette in luce l’importanza della rinunzia al ricorso come strumento per porre fine a una controversia legale. Per la parte che rinuncia, può rappresentare una scelta strategica dettata da una riconsiderazione delle proprie possibilità di successo o da altre valutazioni di opportunità. Per il sistema giudiziario, consente di alleggerire il carico di lavoro, evitando la discussione di casi che una delle parti non ha più interesse a portare avanti. Per la controparte, la rinuncia solidifica la vittoria ottenuta nel grado precedente, rendendo la decisione definitiva e chiudendo la vicenda legale in modo certo e irrevocabile.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare prima dell’udienza?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito e la sentenza precedente diventa definitiva.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare le spese legali all’altra parte?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese perché la controparte non si era costituita in giudizio per difendersi, rimanendo ‘intimata’.
Qual era l’oggetto della controversia originale?
La controversia riguardava l’annullamento di un avviso di accertamento in materia di classamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di leasing.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16185/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 3857/2017 depositata il 29/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 3857/24/2017 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’avviso di accer tamento in materia di classamento catastale emesso dei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
la società contribuente è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
secondo quanto risulta dalla documentazione in atti l’Ufficio ha depositato rituale rinunzia al ricorso prima dell’ adunanza camerale; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti va dichiarata l’estinzione del giudizio mentre nessuna statuizione va emessa relativamente alle spese essendo la società contribuente rimasta intimata;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione