Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Tributi – Accordo di ristrutturazione omologato –
Rinuncia.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13313/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7338/16/18, depositata il 23 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 7338/10/18 del 23/10/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello
proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 14411/49/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento concernente le accise sulla cessione di energia elettrica relativa alla Provincia di Roma e agli anni d’imposta 200 9, 2010, 2011, 2012 e 2013;
1.1. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME riconoscendo dovuta l’imposta, ma non anche le sanzioni e gli interessi in ragione dell’affidamento incolpevole della società contribuente;
avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente depositava istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale;
1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa;
sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste RAGIONE_SOCIALE parti in causa, per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.