Rinuncia al Ricorso: Quando si Evita il Raddoppio del Contributo Unificato
La gestione di un contenzioso, specialmente quando arriva in Corte di Cassazione, richiede un’attenta valutazione non solo delle questioni di merito, ma anche delle conseguenze procedurali ed economiche di ogni scelta. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale riguardante la rinuncia al ricorso e i suoi effetti sul cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Questa decisione offre preziose indicazioni per le parti che, in pendenza di giudizio, raggiungono un accordo transattivo, mostrando come una corretta gestione della chiusura del processo possa evitare costi aggiuntivi.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale
Una società che gestisce un terminal portuale aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte di un’Amministrazione Regionale per il mancato pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali per due annualità. La società aveva impugnato l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le sue ragioni, confermando la pretesa dell’ente. Di fronte a questa doppia sconfitta, la società aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione.
Tuttavia, mentre il giudizio di legittimità era in corso, le parti hanno trovato una soluzione extragiudiziale, stipulando un accordo transattivo che risolveva la controversia. A seguito di tale accordo, la società ricorrente ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso, che è stato ritualmente accettato dall’Amministrazione Regionale.
La Decisione della Cassazione e gli Effetti della Rinuncia al Ricorso
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La questione centrale affrontata dall’ordinanza, però, non era tanto l’estinzione in sé, quanto le sue conseguenze sul piano delle spese e degli oneri accessori.
In particolare, i giudici hanno dovuto stabilire se, in un caso come questo, la parte ricorrente fosse tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso. Questa sanzione, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, scatta di norma quando l’impugnazione viene respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia. La motivazione di questa decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma. I giudici hanno sottolineato che la disposizione che impone il doppio contributo ha una natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale. In quanto tale, non può essere applicata per analogia a situazioni non espressamente previste.
La legge elenca tassativamente i casi in cui scatta l’obbligo di versamento aggiuntivo: rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. L’estinzione del giudizio è una fattispecie diversa e non rientra in questo elenco. Pertanto, applicare la sanzione anche in caso di rinuncia equivarrebbe a un’interpretazione estensiva non consentita per norme di questo tipo. La Corte ha inoltre stabilito che, data l’accettazione della rinuncia da parte della controparte, non vi era luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali, in conformità con l’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante principio di diritto con significative implicazioni pratiche. Le parti coinvolte in un contenzioso in Cassazione sanno che, qualora decidano di risolvere la lite tramite un accordo, la formalizzazione di una rinuncia al ricorso (accettata dalla controparte) non solo porrà fine al giudizio, ma eviterà anche l’aggravio di costi legato al raddoppio del contributo unificato. Questa chiarezza incentiva le soluzioni transattive, offrendo una via d’uscita dal processo definita e senza oneri sanzionatori imprevisti. La decisione ribadisce la necessità di un’interpretazione letterale delle norme procedurali con carattere sanzionatorio, a tutela della certezza del diritto.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo con la controparte?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Come vengono regolate le spese legali se la rinuncia al ricorso viene accettata?
Secondo l’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile, quando la rinuncia viene accettata, non si procede alla condanna alle spese, che si intendono compensate tra le parti, salvo diverso accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17757/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
REGIONE TOSCANA
-intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 174/2020 depositata il 10/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 174/02/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento relativo al pagamento per gli anni di imposta 2010 e 2011 dell’imposta regionale per concessioni demaniali;
la Regione Toscana pur avendo notificato controricorso, non si è costituita non provvedendo a depositare tale atto;
CONSIDERATO CHE
secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la Regione Toscana rinunzia oggetto di rituale accettazione – conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere;
per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore
specificazione in dispositivo (tra le tante Cass. n. 10140/2020;
Cass., n. 6400/2021; Cass., n. 2022);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data