Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20189/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME tutte rappresentate e difese -anche ex art. 86 cod. proc. civ. -dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 7 gennaio 2021, n. 45/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ACCERTAMENTO
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 7 gennaio 2021, n. 45/08/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 22 marzo 2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l ‘ imposta sulle successioni e per l’INVIM in morte di NOME COGNOME deceduto il 21 giugno 2000, ha rigettato l’appello proposto dalle medesime nei confronti de ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’11 settembre 2017, n. 19113/26/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario delle contribuenti – sul presupposto che esse non avrebbero provato che un immobile non dichiarato secondo l’amministrazione finanziaria fosse stato inserito in una dichiarazione integrativa.
L ‘Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Con memoria depositata il 30 aprile 2025, le ricorrenti hanno dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinunziando al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO CHE:
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalle parti e dal difensore (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).
Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell’art. l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la quale, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli « assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi ».
In ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale »), non essendo stata espressamente accettata dalla controparte la rinuncia al ricorso delle contribuenti.
Tuttavia, la condanna alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini
dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione.
Peraltro, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria è rimasta intimata, per cui nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali.
5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME