Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18976 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 10/07/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Registro-
rinuncia
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 8721/2018
Balsamo NOME
Consigliere –
COGNOME
NOME
Consigliere rel. –
U – 24/06/2025
COGNOME Giuseppe
Consigliere –
NOME COGNOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8721/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, n. 3644 depositata il 22 settembre 2017
Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA con cui l’Agenzia delle Entrate , a mezzo di Riscossione Sicilia s.p.a. (d’ora in poi controricorrente) , ha chiesto a NOME COGNOME e NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrenti) il
pagamento di un’imposta di registro e accessori (pari a complessivi € 111.992,90), dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo (n. 324 del 2004) Numero sezionale 5452/2025 Numero di raccolta generale 18976/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
La CTP ha rigettato il ricorso e la C.T.R., ha respinto l’appello proposto dalle odierne ricorrenti.
Avverso la sentenza le ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su sette motivi e hanno depositato atto di rinuncia, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 480, comma 4, c.p.c. e 125 c.p.c., dell’art. 50 del d.p.r. n. 601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c. , dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’art. 36, comma 4 ter , del d.l., n. 249 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008.
Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 63 del 1972, nonché dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.
Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 12 , comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973.
Con il quarto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 .
Con il quinto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000.
Con il sesto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
c.p.c., dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000. Numero sezionale 5452/2025 Numero di raccolta generale 18976/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
Con il settimo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 17 e 25 del d.p.r. n. 602 del 1973.
Preliminarmente si osserva che effettivamente le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia con il quale hanno rappresentato che la cartella impugnata è stata oggetto di definizione agevolata, rottamazione quater , giusta dichiarazione di adesione del 29.6.2023, proposta dalle ricorrenti, coobbligate in solido nel pagamento del tributo oggetto del giudizio.
dichiarazione costituisca un’inequivoca affermazione della parte di rinuncia al giudizio, con conseguente
Ritiene il Collegio che tale assenza di interesse ad agire.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appun to, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Nel caso di specie la rinuncia è stata notificata, come risulta da comunicazione agli atti dell’ufficio.
Numero registro generale 8721/2018
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U, n. 20621/2023, Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Numero sezionale 5452/2025 Numero di raccolta generale 18976/2025 Data pubblicazione 10/07/2025
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Spese compensate.
Così deciso in Roma, 24 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME