Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2013.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10465/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno n. 7483/05/2021, depositata 21 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno notificava, in data 7 dicembre 2018, a Buoninconti NOME, avviso di accertamento n. TF9010905771/2018, con il quale accertava, nei confronti di quest’ultimo, un maggior reddito da partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE (di cui il contribuente deteneva una quota del 25%), e l’anno 2013, di € 11.543,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali e sanzioni.
Tale avviso di accertamento si basa sull’avviso di accertamento n. TF9030904841/2018, con il quale lo stesso Ufficio accertava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE maggiori ricavi per l’anno 2013 di € 46.171,00, con imputazione diretta pro-quota ai soci in applicazione del regime di trasparenza scelto dalla società ex art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la quale, con sentenza n. 4976/14/2019, depositata il 30 dicembre 2019, rigettava il ricorso.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania -sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7483/05/2021, pronunciata il 12 maggio 2021 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2021, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi (ricorso notificato il 16 aprile 2022).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con decreto del 2 dicembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio l’adunanza del 19 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
-Considerato che:
Con dichiarazione depositata il 3 febbraio 2025 parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Tale rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata con riguardo alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 30 marzo 2015, n. 6418).
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o di declaratoria di inammissibilità, e non anche a quello di estinzione (Cass. 4 febbraio 2016, n. 3688).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.