Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10401 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6064/2023 proposto da:
COGNOME , residente in Ceriale, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, domiciliata in 00196 Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), dal quale è rappresentata, unitamente e disgiuntamente all’Avv NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Savona, con studio in 17031 Albenga (SV), al INDIRIZZO (mail: EMAIL; pec : EMAIL), in forza di mandato speciale alle liti steso in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COMUNE di CERIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco pro tempore NOME COGNOMEnato a Ceriale il 10/11/1954), autorizzato con
Avvisi accertamento Imu – Rinuncia ricorso
delibera della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2023, con sede in Ceriale (SV), alla INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL) del Foro di Savona, in virtù di procura speciale alle liti su foglio separato, da considerarsi congiunto al controricors o ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., sottoscritta digitalmente, autenticata dal difensore ed allegata alla busta di deposito telematico (indirizzo PEC: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza 685/2022 emessa dalla CTR Liguria il 18/08/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Bazzurro NOME impugnava dinanzi alla CTP di Savona gli avvisi di accertamento per IMU relativi alle annualità d’imposta dal 2013 al 2016 che il Comune di Ceriale le aveva notificato con riferimento ad un immobile sito in Ceriale, alla INDIRIZZO escludendo la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, in quanto già usufruita dal coniuge in relazione ad altro immobile sito nel Comune di Genova alla INDIRIZZO. La ricorrente deduceva di aver, a far data dal 9.7.2008, stabilito, unitamente al coniuge COGNOME NOME, la propria residenza e fissa dimora nel Comune di Ceriale, alla INDIRIZZO e che successivamente, in data 20.12.2011, per motivi familiari e di lavoro, vi era stata una scissione del nucleo familiare, in quanto, mentre il coniuge aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Genova, lei aveva fissato la dimora nell’appartamento oggetto di accertamento.
La Commissione di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non applicabili le sanzioni.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Liguria rigettava il gravame, affermando che, nel caso di scissione del nucleo familiare, per svariate ragioni, resta fermo il riconoscimento di “agevolazione prima casa”
limitatamente ad un solo immobile, non essendo la doppia fruizione “agevolazione prima casa” consentita, e che non possono coesistere due abitazioni principali, riferite ognuna a ciascun coniuge, sia nell’ipotesi in cui gli immobili sono localizzati nello stesso Comune che in Comuni diversi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un unico motivo. il Comune di Ceriale ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato riteneva inammissibile il ricorso. Avverso tale proposta ha formulato opposizione la contribuente.
In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con nota del 3.12.2024 il difensore della ricorrente, premesso di aver raggiunto, all’esito della ricevuta comunicazione della proposta di definizione agevolata, un accordo transattivo con il Comune di Ceriale, con il versamento integrale di quanto richies to da quest’ultimo, ivi comprese le spese legali relative alla parcella del difensore di controparte, ha rinunciato al ricorso.
Il 4.12.2024 il difensore del Comune di Ceriale ha accettato la detta rinuncia, dando atto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovutogli a titolo di capitale, interessi e spese processuali.
Sebbene sia l’atto di rinuncia che la relativa accettazione provengano da difensori non muniti di mandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
In considerazione del già intervenuto versamento delle spese processuali spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,
che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 5.12.2024.