Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 711/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), con sede legale in Siena, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), dal Prof. Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Avviso liquidazione maggiore imposta di registro – Rinuncia ricorso
(C.F.:
CODICE_FISCALE;
EMAIL);
– controricorrente-ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 1659/2/2018 emessa dalla CTR Toscana in data 24/09/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato una maggiore imposta di registro per l’anno 2014 con riferimento ad una complessa operazione (rappresentata dalla costituzione, in data 30.12.2013, della RAGIONE_SOCIALE, dalla delibera di aumento di capitale di quest’ultima adottata il 29.1.2014, con conseguente ingresso di un nuovo socio -la RAGIONE_SOCIALE -, che aveva conferito un ramo d’azienda del valore di euro 8.757.000 acquisendo il 26,5% del capitale, dalla delibera del 27.7.2014 di nuovo aumento di capitale, cui la RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato -riducendo, per l’effetto, la sua partecipazione al 23,18% – e dalla cessione, operata in data 18.11.2014, da parte della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sue quote a RAGIONE_SOCIALE per un controvalore di euro 8.777.800) riqualificata in termini di cessione di ramo d’azienda.
La CTP di Siena accoglieva il ricorso, affermando che la cessione di quote aveva comportato il subentro in un complesso societario la cui consistenza in termini di beni era molto superiore alla mera cessione d’azienda di cui all’originaria operazione.
Sull’impugnazione principale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed incidentale della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il primo, evidenziando che il conferimento del ramo d’azienda non era corrispondente nell’oggetto alla successiva acquisizione di quote della RAGIONE_SOCIALE, che al momento della successiva cessione RAGIONE_SOCIALE quote il ramo d’azienda non era neanche più parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto era stato ulteriormente ceduto ad altra partecipata, e che il fatto che le operazioni si fossero susseguite in un breve spazio di tempo non escludeva il legittimo intento di riorganizzazione
del gruppo, il quale non poteva essere ridotto al mero intento di simulazione a fini elusivi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.
In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di ‘elementi extratestuali’ e di ‘atti collegati’ introdotto con l’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere interpretato in senso restrittivo, ritenendo pur sempre utilizzabili, per ricostruire l’effettivo assetto concreto di interessi, anche i negozi giuridici precedenti e successivi che sono sorretti da un nesso teleologico mirato proprio al raggiungimento di un assetto economico globale ed unitario.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53-bis dPR n. 131/1986 e 37bis dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR accolto la sua eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, implicitamente rigettato la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo impugnato per difetto assoluto di motivazione.
Con nota del 3.10.2024 la ricorrente, premesso che:
la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021;
la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 21.12.2022, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10283 del 31.3.2022 sulla compatibilità dell’art. 20 TUR, così come modificato, con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19 Direttiva 2006/112/CEE;
la parte controricorrente ha manifestato la disponibilità ad accettare la presente rinuncia con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità; tanto premesso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/92, con contestuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
4 .1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, avendo i difensori della resistente accettato la rinuncia con la detta compensazione.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa per intero le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.