Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
Avvisi accertamento IMU
Esenzione centri sportivi
Rinuncia ricorso
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), nella persona del legale rappresentante pro AVV_NOTAIO DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in INDIRIZZO Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso e giusta determinazione dirigenziale n. 10329 del 20/112020, congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALECODICE_FISCALE pec:
EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) del Foro di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 249/2020 emessa dalla CTR Toscana in data 24/02/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE ricorso avverso un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni d’imposta 2012 e 2013, invocando l’esenzione prevista per i centri sportivi.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, evidenziando che il centro sportivo di Coverciano era formalmente di proprietà della contribuente e, dunque, di un soggetto giuridico diverso e non coincidente con la RAGIONE_SOCIALE, laddove, ai fini dell’esenzione IMU, era neces saria la perfetta coincidenza tra il soggetto titolare del bene strumentale all’esercizio dell’attività sportiva ed il soggetto contribuente che richiedeva l’esenzione dal tributo.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana rigettava il gravame, affermando che l’appellante non aveva fornito la prova della sua non destinazione esclusiva allo svolgimento di un’attività con modalità non commerciali, che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE erano soggetti giuridici diversi, dei quali il primo era proprietario del centro sportivo di Coverciano ed il secondo ne aveva il possesso e vi esercitava l’attività sportiva, e che non meritava accoglimento neanche il motivo di appello concernente l’inserimento dell’immobile in oggetto nella categoria catastale E/9.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, con riferimento all’art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, per motivazione apparente, nonché per l’irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. Cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per falsa ed erronea applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 329, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato il giudicato interno relativo alla controversia Ici per gli anni dal 2007 al 2009, avente efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio ai fini del riconoscimento della classificazione nella cat. E/9 e del diritto a fruire dell’esenzione di cui all’art. 7, l ett. b), d.lgs. n. 504/1992.
Con nota sottoscritta dall’AVV_NOTAIO, per conto della RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO, per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la contribuente ha rappresentato che:
in data 8-12 luglio 2022 è stato sottoscritto accordo per la definizione bonaria del contenzioso pendente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
quindi la RAGIONE_SOCIALE intende, come da accordo, rinunciare al ricorso;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accetta la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese del presente giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.
Tutto ciò premesso, il difensore della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al ricorso per cassazione e le parti, di comune accordo, hanno chiesto congiuntamente che venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
La rinuncia è rituale, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ.
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. Visto l’esito conciliativo della lite, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.4.2024.