Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2711/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), con sede legale ad Ancona, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale ad Arezzo, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dal Prof. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.:
EMAIL), dal Prof. AVV_NOTAIO
Avviso liquidazione maggiore imposta di registro – Rinuncia ricorso
COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c. EMAIL) e dall’ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), tutti del Foro di Firenze, anche disgiuntamente fra loro;
– controricorrenti-ricorrenti incidentali –
-avverso la sentenza n. 1829/2018 emessa dalla CTR Toscana in data 15/10/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano l’avviso con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato una maggiore imposta di registro (con l’aliquota proporzionale del 3%) per l’anno 2014 con riferimento ad una complessa operazione (rappresentata dalla costituzione della RAGIONE_SOCIALE, nella quale le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano conferito ciascuna un ramo di azienda relativo ad attività distributive di gas ed energia elettrica -con lo scopo di gestire congiuntamente la distribuzione di gas ed energia elettrica nelle regioni adriatiche -, e dalla cessione, da parte della RAGIONE_SOCIALE alla propria capogruppo RAGIONE_SOCIALE, della sua partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE) riqualificata in termini di cessione di ramo d’azienda.
La CTP di Siena accoglieva il ricorso, aderendo alla qualificazione originaria dell’atto come cessione di quote aziendali.
Sull’impugnazione principale dell’RAGIONE_SOCIALE ed incidentale RAGIONE_SOCIALE contribuenti, la CTR della Toscana rigettava entrambi, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che la considerazione dell’Ufficio, posta alla base della riqualificazione, secondo cui tutte le società coinvolte nell’operazione farebbero parte di un unico gruppo era errata, trattandosi di due gruppi chiaramente distinti, uno operativo nell’ambito della province toscane e l’altro nelle Marche ed altre regioni adriatiche, ed int eressando l’operazione di cessione riqualificata dall’Ufficio il solo gruppo RAGIONE_SOCIALE (e non anche la RAGIONE_SOCIALE). Sulla base di tale rilievo, perveniva,
pertanto, alla conclusione che l’Ufficio avesse travalicato i poteri conferitigli dall’art. 20 dPR n. 131/1986, essendo il percorso seguito dalle contribuenti senz’altro fisiologico.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi, proponendo, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati fondati, rispettivamente, su due e su quattro motivi.
In prossimità dell’adunanza camerale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di ‘elementi extratestuali’ e di ‘atti collegati’ introdotto con l’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere interpretato in senso restrittivo, ritenendo pur sempre utilizzabili, per ricostruire l’effettivo assetto concreto di interessi, anche i negoz i giuridici precedenti e successivi che sono sorretti da un nesso teleologico mirato proprio al raggiungimento di un assetto economico globale ed unitario.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 4 e 61, d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111, sesto e settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato con motivazione apparente la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 42 e 57 dPR n. 131/1986 e 2464, 2465 e 2555 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR, pur riconoscendo la
sua estraneità all’operazione commerciale riqualificata dall’Ufficio (coinvolgendo la stessa il solo gruppo RAGIONE_SOCIALE, al quale era estranea), erroneamente, a suo dire, rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE e con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53-bis dPR n. 131/1986 e 37bis dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR accolto la sua eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE e con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 24 1/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, implicitamente rigettato la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo impugnato per difetto assoluto di motivazione.
Con nota del 3.10.2024 la ricorrente, premesso che:
la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021;
la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 21.12.2022, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10283 del 31.3.2022 sulla compatibilità dell’art. 20 TUR, così come modificato, con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19 Direttiva 2006/112/CEE;
la parte controricorrente ha manifestato la disponibilità ad accettare la presente rinuncia con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità; tanto premesso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/92, con contestuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
6 .1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, con
compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avendo i difensori della resistente accettato la rinuncia con la detta compensazione.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa per intero le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.