Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33500 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24222/2018 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Rovereto (TN), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore delegato pro tempore dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME
Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 Rinuncia ricorso per cassazione
COGNOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 358/2018 emessa dalla CTR del Lazio in data 24/01/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente RAGIONE_SOCIALE che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, affermando che la Suprema Corte si era già pronunciata a favore dell’applicazione della disciplina locatizia anche nel caso in cui fosse stata pattuita la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull’area locata e che non è ammessa l’integrazione RAGIONE_SOCIALE clausole che compongono l’atto sottoposto a registrazione da parte dell’Ufficio in quanto implicherebbe un percorso extratestuale escluso dagli artt. 21, comma 2, 22 e 24, comma 2, dPR n. 131/1986.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i
tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di ‘affitto/locazione’.
Con nota del 3 novembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare i l ricorso, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società resistenti, rilasciata in calce.
La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori.
La rinuncia è rituale, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ.
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.11.2023.