Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Rinuncia all’azione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5891/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4193/2017 depositata in data 11/07/2017;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sul l’istanza di rimborso della maggiore Irpef asseritamente versata da NOME COGNOME per gli anni 2013 e 2014 per la mancata applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sulla pensione integrativa percepita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo fondato il diritto al rimborso; la CTR, dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’I NPS e respinte le eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo e il ritardo nella produzione RAGIONE_SOCIALE certificazioni addebitabile all’I NPS, ha ritenuto anche nel merito fondata la domanda, in quanto l’art. 11 , comma 6, del d.lgs. 252/2005 fa riferimento a pensioni «comunque erogate», con ciò intendendosi riferire a soggetti eroganti sia pubblici che privati, disponendo il rimborso dal l’ 1/02/2013 oltre interessi e rivalutazione.
Contro l ‘indicata sentenza ricorre con due motivi l’RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso il contribuente.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024, per la quale il contribuente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore, cui ha replicato l’RAGIONE_SOCIALE con successiva memoria .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. n. 252/2005, e lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CTR ha male interpretato l’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005, quanto all’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.
Con il secondo, subordinato, motivo, proposto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, deduce la violazione degli artt. 1224, 1284 cod. civ., 44 d.P.R. n. 602 del 1973, avendo la CTR errato nel riconoscere al contribuente anche la rivalutazione monetaria, oltre al capitale e agli interessi.
1.1. Occorre premettere che con ordinanza interlocutoria depositata in data 17/10/2023, verificato il decesso dell’originario difensore del controricorrente, il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova adunanza alla parte di persona, adempimento effettuato dalla cancelleria, a seguito del quale si è costituito nuovo difensore, depositando memoria con rinuncia all’azione e al rimborso richiesto.
1.2. Premesso che la procura contiene mandato specifico (Cass. 19/02/2019, n. 4837) ai fini della rinuncia all’azione, quest’ultima determina la cessazione della materia del contendere, che ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio.
La rinuncia all ‘ originaria domanda è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, che ha l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255). Infatti -pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di Cassazione l’effetto processuale che deriva dalla rinuncia all’azione espressamente formulata dell’affermato creditore è significativo della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell’interesse RAGIONE_SOCIALE controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta.
La rinuncia, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì la pronuncia sulle spese, al fine della quale occorre anche considerare la fondatezza del primo motivo, alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo RAGIONE_SOCIALE pensioni integrative degli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi . L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022.
Tenendo conto di ciò, le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del contribuente.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna NOME COGNOME a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.