Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
NOME COGNOME
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2482/2023, depositata in data 15/03/2023, non notificata;
Agenzia delle Entrate Riscossione gia’ Riscossione RAGIONE_SOCIALE -Avvocato libero foro-ConvenzioneTerzo Addendum – Ammissibilità Principio di diritto
Rinuncia procura difensore appellato- Effetti- Inammissibilità appello-Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8013/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale in atti conferita in virtù del terzo addendum del protocollo di intesa tra Avvocatura Generale dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione del 24/09/2020;
-ricorrente – contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME impugnava una comunicazione preventiva di ipoteca e le 26 cartelle presupposte limitatamente alle somme aventi ad oggetto debiti di natura tributaria davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che annullava la prima.
Proponeva appello RAGIONE_SOCIALE
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle che l’agente della riscossione aveva dichiarato essere oggetto di rottamazione e per altre in applicazione dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018; dichiarava, per le residue cartelle, l ‘ inammissibilità dell’appello in quanto la contribuente non risultava munita di difesa tecnica, richiamando Cass. S.U. n. 29919/2017 laddove ha ritenuto che l’invito a munirsi di un difensore, ove inadempiuto, non possa essere reiterato.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle Entrate RiscossioneRAGIONE_SOCIALE subentrata a RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre mezzi di impugnazione mentre la parte privata, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore, non svolge attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è proposto da Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE subentrata a RAGIONE_SOCIALE in forza dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, conv., con mod., dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, recante il titolo « Subentro dell’Agenzia delle entrate riscossione alla Società RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorso è proposto col ministero di avvocato del libero foro il che non ne esclude, alla luce delle successive considerazioni, l’ammissibilità .
Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008 ha affermato il principio di diritto per cui ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Il principio di fondo assunto in tale arresto giurisprudenziale è che l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato da parte delle agenzie fiscali, e in particolare di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è rimesso alla
fonte convenzionale, per cui: «a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici)».
Ciò premesso, occorre evidenziare che il terzo addendum del protocollo di intesa stipulato da Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 24/09/2020 prevede che «Al fine di poter compiutamente valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi correlati agli ulteriori carichi di lavoro originati dal subentro ex lege di Agenzia delle entrate -Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. a far tempo dal 1° ottobre 2021, l’Avvocatura dello Stato fino al 31 marzo 2023 non presterà il proprio patrocinio a favore dell’Ente relativamente a tutte le cause, sia passive che attive, riferibili alle attività della disciolta RAGIONE_SOCIALE Ciò, indipendentemente dal grado di giudizio e dalla magistratura adita e ivi comprese le cause riferibili alle attività svolte dall’Ente nel perimetro territoriale della predetta società estinta e relative anche ai nuovi carichi affidati al medesimo Ente nello stesso territorio, a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tale deroga temporanea al patrocinio per le cause ricomprese nell’ambito di cui al punto che precede riguarderà sia le nuove cause, incardinate dopo il 1° ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima del 1° ottobre 2021».
Il ricorso risulta proposto nella pendenza di tale periodo.
Pertanto, avuto riguardo ai principi posti da Cass. Sez. U. n. 30008/2019, occorre affermare il principio per cui nelle liti attinenti alla estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell’Agenzia delle EntrateRiscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la convenzione del 24 settembre 2020, nel terzo addendum , non riserva all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché all’inottemperanza a munirsi di rappresentante tecnico della contribuente -che è parte processuale appellata -non può conseguire l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della Riscossione.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 13 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’atto di appello può essere dichiarato inammissibile solo quando manchino del tutto o siano assolutamente incerti : a) l’indicazione della commissione tributaria cui il ricorso è diretto; b) gli estremi della sentenza impugnata; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) l’oggetto e i motivi specifici dell’impugnazione; e) quando l’atto stesso non risulti sottoscritto; nel caso di specie tali elementi di validità sussistevano tutti.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , si deduce violazione dell’art. 85 c od. proc. civ., in quanto ai sensi di tale disposizione, applicabile anche al processo tributario, il difensore può rinunciare alla procura, ma la rinuncia non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, posto che al procuratore non
sono attribuiti poteri liberamente determinati dal soggetto rappresentato, valendo il principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore – più volte ribadito in giurisprudenza con riguardo alla rinuncia e alla revoca del mandato.
Vanno esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo che sono fondati, con assorbimento del secondo.
Appaiono circostanze pacificamente accertate dalla sentenza oggetto di ricorso che il difensore della parte privata, che nel giudizio di appello rivestiva il ruolo di appellata, rinunciava alla procura e il giudice la invitava a munirsi di nuovo difensore, invito rimasto senza esito; la CTR, pertanto, sull’assunto che tale invito non poteva essere reiterato, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla controparte erariale.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario, non fanno perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass., Sez. U., 28/10/1995, n. 11303; analogamente Cass. 11/04/2020, n. 5410; Cass. 28/07/2010, n. 17649) e ciò perché i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura ma sono attribuiti al procuratore che la parte si limita a designare.
In secondo luogo, appare evidente che l’inammissibilità dell’appello proposto da una parte non possa conseguire in alcun modo ad un assunto vizio di rappresentanza della controparte, cioè dell’appella ta, come avvenuto nel caso di specie.
4 . Ne consegue l’accoglimento di primo e terzo motivo, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.