Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 22267 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, n. 4404/09/2019, depositata in data 11 novembre 2019;
e sul ricorso iscritto al numero 12475 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, n. 2614/08/2020, depositata in data 16 novembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.Con riferimento al procedimento RG n. 22267/2020, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, n. 4404/09/2019, depositata in data 11 novembre 2019, previa riunione, veniva accolto l’appello
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, e rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1038/11/2018 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA denunciando l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifi ca avvenuta via EMAIL nonché avverso gli estratti di ruolo relativi a nove cartelle di pagamento, denunciando il difetto di notifica.
2.In punto di diritto, la CTR ha confermato la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CTP di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo avverso gli estratti di ruolo relativi alle nove cartelle (ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa cartella n. 07920080002324224000, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa società) e ha, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella n. NUMERO_CARTA; 1) in particolare, per quanto di interesse, con riguardo a tale ultima cartella, il giudice di appello ha disatteso la censura relativa alla assunta inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica via EMAIL, per essere stato il documento informatico trasmesso in formato PDF e non in quello ‘p7m’; al riguardo, ha richiamato la sentenza RAGIONE_SOCIALE a Corte di cassazione, sezioni unite, n. 10266 del 2018 secondo cui le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”, per cui ciò che rileva è la firma digitale del documento, indifferentemente, in uno dei due formati predetti; 2) in ordine al calcolo degli interessi, essendo normativamente previste le modalità di calcolo degli interessi (per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602/73 e di mora ex art. 30 del medesimo decreto), il contribuente era in condizioni di verificare la correttezza degli importi addebitatigli; 3) quanto al compenso di riscossione, come si desumeva dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.l. n. 262/2006, esso rivestiva natura retributiva in favore dei soggetti svolgenti l’attività esattoriale e non sanzionatorio – afflittiva; nella specie, era stato applicato l’aggio di riscossione previsto ex lege in favore RAGIONE_SOCIALE‘esattore; 4) era
infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati nella cartella, trattandosi di imposizioni erariali soggette al termine di prescrizione decennale.
3.Con riferimento al procedimento 12475/2021, con sentenza n. 2614/08/2020, depositata in data 16 novembre 2020, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1898/12/2019 che aveva accolto parzialmente il ricorso (limitatamente alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA) proposto dalla società avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 11.07.2018, relativa a diverse prodromiche cartelle esattoriali.
4.In punto di diritto, il giudice di appello: 1) ha confermato la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria anche con riferimento alla prodromica cartella n. NUMERO_CARTA atteso che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Milano n. 1038/11/2018 che aveva annullato detta cartella era stata riformata, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello di RAGIONE_SOCIALE, dalla sentenza n. 4404/09/2019 per cui l’avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa stessa precludeva il riesame RAGIONE_SOCIALEa medesima questione; 2) ha rigettato la censura relat iva all’assunta nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria avvenuta via EMAIL tramite documento informatico trasmesso in formato PDF e non in quello ‘p7m’, considerato che le firme di tipo CADES e di tipo PADES erano entrambe equivalenti sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf” (è richiamata Cass. S.U. n. 10266 del 2018); 2) la lamentata prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle prodromiche cartelle di pagamento non sussisteva trattandosi di ‘imposizioni erariali’; 3) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, essendo gli interessi (ex artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/73) determinati ex lege e rivestendo i compensi di riscossione natura retributiva e non sanzionatorio- afflittiva.
Con riferimento al procedimento RG n. 22267/2020, avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6.Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
7.Con riferimento al procedimento 12475/2021, avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
8.Rimane intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
In entrambi i procedimenti la società contribuente ha depositato rispettivi atti di rinuncia al giudizio;
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 12475/2021 a quello RG n. NUMERO_DOCUMENTO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 274, cod. proc. civ., per connessione soggettiva e oggettiva, in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (Cass., Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550). Nella fattispecie, sussiste connessione soggettiva e oggettiva tra i ricorsi, trattandosi nel secondo procedimento (RG NUMERO_DOCUMENTO) di impugnativa del c.d. preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime cartelle di pagamento oggetto del primo procedimento (RG n. 22267NUMERO_DOCUMENTO) ed essendo la controversia relativa alle medesime parti.
2.Va, altresì, in via preliminare osservato che, con riferimento ad entrambi i giudizi – come rilevato dalla società contribuente nei rispettivi ricorsi -l’interesse alla trattazione dei ricorsi sussiste: 1) con riferimento al procedimento n. 22267/2020 esclusivamente in merito all’impugnativa RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA atteso che, con riguardo agli estratti di
ruolo e alle relative nove cartelle, viene rappresentata l’avvenuta presentazione di istanza di ammissione alla procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter ) con accettazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore e, allo stato, regolari pagamenti; 2) con riguardo al procedimento R.G. n. 12475/2021, in merito all’impugnativa del c.d. preavviso di iscrizione ipotecaria, considerando quale atto prodromico esclusivamente la cartella n. NUMERO_CARTA, stante il regolare avvio di procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter ) quanto alle altre presupposte cartelle.
Con riferimento al procedimento n. 22267/2020, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del DPCM del 13.11.2014, 21, commi 1 e 2, 23, comma 1, 22, comma 2, 24, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Digitale) per avere la CTR ritenuto valida la notifica, a mezzo PEC, RAGIONE_SOCIALEa cartella n. 06820170023134474000 sebbene la trasmissione del documento in formato PDF, in assenza, dunque, RAGIONE_SOCIALEa c.d. firma digitale, avesse determinato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, non sanabile anche nel caso di raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, concretandosi quest’ultimo non nella mera conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto ma nella conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEo stesso realizzabile solo attraverso l’osservanza d i tutte le modalità esecutive prescritte dalla legge; inoltre, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, essendo la notifica inesistente non sarebbe stata possibile neanche la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa stessa ex art. 291 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, 1, comma 8, del d.l.n. 193/2016 conv. nella legge n. 225/2016, 4 novies del d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58 del 2019, per non avere la CTR rilevato, d’ufficio, il difetto di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione che aveva fatto ricorso al patrocinio di un avvocato del libero Foro.
5.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti erariali portati nella cartella ritenendo che il termine
prescrizionale fosse decennale, sebbene il termine fosse quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. e non fosse possibile convertire la prescrizione breve in quella ordinaria in mancanza di una sentenza passata in giudicato accertativa RAGIONE_SOCIALE‘esistenza d ei tributi ( è richiamata Cass, SU n. 23397/2016).
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 241/90 e 24 Cost. per avere la CTR erroneamente disatteso la censura di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
7.Con riferimento al procedimento n. 12475/2021, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, quanto al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, per avere la CTR rite nuto legittimo l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria sebbene lo stesso fosse stato emanato sulla base di presupposte cartelle di pagamento di cui una (n. 06820170023134474000) era stata annullata con sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Milano n. 1038/11/2018, con conseguente invalidazione RAGIONE_SOCIALE‘atto cautelare nella sua interezza, senza che la successiva sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 4404/2019, potesse sanare la nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del DPCM del 13.11.2014, 21, commi 1 e 2, 23, comma 1, 22, comma 2, 24, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazio ne Digitale) per avere la CTR ritenuto rituale la notifica, a mezzo EMAIL, del preavviso ipotecario sebbene la trasmissione del documento in formato PDF, in assenza, dunque, RAGIONE_SOCIALEa c.d. firma digitale, avesse determinato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, non sana bile anche nel caso di raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, concretandosi quest’ultimo non nella mera conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto ma nella conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEo stesso realizz abile solo attraverso l’osservanza di tutte
le modalità esecutive prescritte dalla legge; inoltre, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, essendo la notifica inesistente non sarebbe
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, 1, comma 8, del d.l.n. 193/2016 conv. nella legge n. 225/2016, 4 novies del d.l. n. 34/2019, conv. nella legge n. 58 del 2019, per non avere la CTR rilevato, d’ufficio, il difetto di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione che aveva fatto ricorso al patrocinio di un avvocato del libero Foro.
10.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti erariali portati nella presupposta cartella (n. NUMERO_CARTA) ritenendo che il termine prescrizionale fosse decennale, sebbene il termine fosse quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. e non fosse possibile convertire la prescrizione breve in quella ordinaria in mancanza di una sentenza passata in giu dicato accertativa RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei tributi (è richiamata Cass, SU n. 23397/2016).
11.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 241/90 e 24 Cost. per avere la CTR erroneamente disatteso la censura di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa presupposta cartella (n. NUMERO_CARTA) per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
In data 19 novembre 2024, la società contribuente ha depositato, in entrambi i procedimenti, rispettivi atti di rinuncia al giudizio rappresentando cheavendo l’RAGIONE_SOCIALE accolto l’istanza di definizione agevolata (rottamazione quate r) ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022 con riguardo alla cartella di pagamento n. 06820170023134474000 con regolare progressivo versamento dei pagamenti rateali -era venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALEa stessa alla prosecuzione del giudizio ex art. 100 c.p.c.;
Con riguardo al procedimento RG n. 22267/2020 , l’atto di rinuncia risulta regolarmente notificato, via pec, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE in data 16.11.2024;
Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione dei giudizi, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez. 5, n. 2623 del 2024). 15.In conclusione, previa riunione, dichiara estinti i giudizi.
Con riferimento al procedimento n. 22267/2020, la natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
Con riferimento al procedimento 12475/2021, essendo l’RAGIONE_SOCIALE resistente e non avendo svolto attività difensiva, nulla sulle spese del giudizio;
In termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 23175/2015; Ca ss. n. 29394/2017);
P.Q. M.
La Corte, riunisce al procedimento RG n. 22267/2020 quello RG n. 12475/2021, dichiara estinti i giudizi; con riferimento al procedimento n. 22267/2020, compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024
NOME COGNOME